{"id":1299,"date":"2016-04-07T07:00:05","date_gmt":"2016-04-07T07:00:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cssr.news\/italian\/?page_id=1299"},"modified":"2016-04-07T10:36:13","modified_gmt":"2016-04-07T10:36:13","slug":"costituzioni","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.cssr.news\/italian\/redentoristi\/regola-di-vita\/costituzioni\/","title":{"rendered":"Costituzioni"},"content":{"rendered":"<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Costituzioni<\/strong><br \/>\n<strong> della<\/strong><br \/>\n<strong> Congregazione del Santissimo Redentore<\/strong><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><strong>LA MISSIONE DELLA<\/strong><br \/>\n<strong> CONGREGAZIONE DEL SS. REDENTORE<\/strong><br \/>\n<strong> NELLA CHIESA<\/strong><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">1 &#8211; La Congregazione del SS. Redentore, fondata da sant\u2019Alfonso, \u00e8 un istituto religioso, missionario, clericale, con diversit\u00e0 di riti. E&#8217; di diritto pontificio ed esente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ha per fine &#8220;di seguitare l&#8217;esempio del nostro Salvatore Ges\u00f9 Cristo in predicare ai poveri la divina parola, come egli gi\u00e0 disse di se stesso: Evangelizare pauperibus misit me&#8221;. [1]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec la Congregazione partecipa alla missione della Chiesa, la quale, come universale sacramento di salvezza, \u00e8 per sua natura tutta missionaria. [2]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Attua questa partecipazione col fervore missionario che la porta ad annunziare la buona novella ai popoli &#8220;pi\u00f9 privi e destituiti di spirituali soccorsi&#8221;, specialmente ai poveri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;S\u00e8guita l&#8217;esempio di Cristo&#8221; con la vita apostolica, che fonde insieme la vita di speciale dedicazione a Dio e l&#8217;attivit\u00e0 missionaria dei Redentoristi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2 &#8211; Per attuare la sua missione nella Chiesa la Congregazione riunisce degli uomini che vivendo in comune, pur attendendo ciascuno al proprio ministero, formano un sol corpo missionario nel quale sono organicamente inscritti con la professione religiosa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutti i Redentoristi, quali collaboratori, soci e ministri di Ges\u00f9 Cristo nella grande opera della Redenzione, mossi dallo spirito degli Apostoli, pervasi dallo zelo del Fondatore, fedeli alle tradizioni dei loro predecessori e attenti ai segni dei tempi:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; sono mandati ad annunziare ai poveri il Messaggio della salvezza (Cap. I);<br \/>\n&#8211; formano una comunit\u00e0 apostolica (Cap. II);<br \/>\n&#8211; dedicata in modo particolare al Signore (Cap. III);<br \/>\n&#8211; sorretta da solida formazione (Cap. IV);<br \/>\n&#8211; e da adeguate forme di governo (Cap. V).<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>CAPITOLO I<\/strong><\/h3>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><strong>L\u2019OPERA MISSIONARIA DELLA CONGREGAZIONE<\/strong><\/h4>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><strong>Sezione prima<\/strong><br \/>\n<strong> L&#8217;Evangelizzazione dei poveri<\/strong><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">3 &#8211; Gli uomini pi\u00f9 abbandonati, ai quali in modo speciale \u00e8 inviata la Congregazione, sono coloro che non hanno potuto avere ancora dalla Chiesa mezzi sufficienti di salvezza; coloro che non hanno ascoltato mai il suo messaggio, o non lo ascoltano pi\u00f9 come &#8220;buona novella&#8221;; e infine coloro che sono danneggiati dalla divisione della Chiesa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Congregazione rivolge la sua sollecitudine apostolica anche ai fedeli che hanno un&#8217;ordinaria assistenza pastorale, perch\u00e9, rafforzati nella fede, si convertano continuamente a Dio e attestino la loro fede nella vita di ogni giorno. [3]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4 &#8211; Tra i gruppi pi\u00f9 bisognosi di aiuti spirituali cercheranno con pi\u00f9 premura i poveri, i deboli, gli oppressi, la cui evangelizzazione costituisce il segno dell&#8217;opera messianica (cf. Lc 4, 18) e coi quali Cristo ha voluto in qualche modo identificarsi (cf. Mt 25, 40). [4]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5 &#8211; La preferenza per le istanze pastorali pi\u00f9 urgenti o per l&#8217;evangelizzazione vera e propria e l&#8217;opzione a favore dei poveri rappresentano la stessa ragione d&#8217;essere della Congregazione nella Chiesa e il distintivo della sua fedelt\u00e0 alla vocazione ricevuta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il mandato poi di evangelizzare i poveri, affidato alla Congregazione, abbraccia tutta la persona umana che deve essere liberata e salvata. I congregati hanno il dovere di proclamare apertamente il Vangelo, solidarizzare coi poveri, promuovere i loro diritti fondamentali alla giustizia e alla libert\u00e0, usando tutti quei mezzi che sono insieme conformi al Vangelo ed efficaci. [5]<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Sezione seconda<\/strong><br \/>\n<strong> L&#8217;opera dell&#8217;evangelizzazione<\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 1: Il Vangelo della salvezza<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">6 &#8211; Ogni Redentorista, sempre docile al magistero della Chiesa, deve essere in mezzo al mondo un servo umile e audace della buona novella di Cristo, Redentore e Signore, principio e modello dell&#8217;umanit\u00e0 rinnovata. [6]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa buona novella ha per oggetto peculiare &#8220;l&#8217;abbondanza della Redenzione&#8221;, cio\u00e8 l&#8217;amore di Dio Padre che &#8220;ci ha amati per primo e ha mandato il suo Figlio nel mondo come vittima di espiazione per i nostri peccati&#8221; (1Gv 4, 10) e che, per mezzo dello Spirito Santo, vivifica ognuno che crede in lui. [7]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa redenzione raggiunge tutto l&#8217;uomo, perfeziona e trasfigura tutti i valori umani per ricapitolare in Cristo tutte le cose (cf. Ef 1, 10; 1Cor 3, 23) e tutte condurle al loro fine: una nuova terra e un nuovo cielo (cf. Ap 21, 1).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 2: L&#8217;Evangelizzazione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">7 &#8211; Quali testimoni del vangelo della grazia di Dio (cf. At 20, 24), i Redentoristi proclamano, prima di tutto, l&#8217;altissima vocazione dell&#8217;uomo e del genere umano. Perch\u00e9 se essi sanno che tutti gli uomini sono peccatori, sanno altres\u00ec che questi stessi uomini, nelle profondit\u00e0 del loro essere, sono stati eletti, salvati e riuniti in Cristo (cf Rm 8, 29). [8]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cercheranno perci\u00f2 di andare incontro al Signore dove egli gi\u00e0 si trova ed \u00e8 operante in modo misterioso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">8 &#8211; Valuteranno assiduamente che cosa fare o dire, secondo le circostanze: se annunziare Cristo esplicitamente o limitarsi alla testimonianza silenziosa della presenza fraterna.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">9 &#8211; Quando le circostanze rendono impossibile l&#8217;annunzio diretto, immediato e totale del Vangelo, allora i missionari devono offrire la testimonianza della carit\u00e0 di Cristo con grande pazienza, prudenza e fiducia, cercando in tutti i modi di rendersi prossimo di ognuno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa offerta della carit\u00e0 si compie con la preghiera, col servizio sincero verso gli altri e con la testimonianza della vita, in qualunque modo si renda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale metodo di evangelizzazione prepara gradualmente le vie del Signore e realizza la vocazione missionaria dei Redentoristi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">10 &#8211; Dalla testimonianza della vita e della carit\u00e0 sorge la testimonianza della parola (cf. Rom 10, 17) secondo le possibilit\u00e0 del momento e le attitudini personali. E&#8217; proprio questa la missione principale dei Redentoristi nella Chiesa: la proclamazione esplicita della Parola di Dio in vista della conversione fondamentale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quando sar\u00e0 giunto il momento e il Signore aprir\u00e0 loro la porta della predicazione (cf. Col 4, 3), i congregati sempre pronti a testimoniare quella speranza che \u00e8 in loro (1Pt 3, 15), integrando la testimonianza silenziosa della presenza fraterna con quella della parola, annunzieranno con fiducia e costanza il mistero di Cristo (cf. At 4, 13, 29, 31).<\/p>\n<p>Per collaborare sempre pi\u00f9 efficacemente al mistero della redenzione di Cristo, invocheranno senza mai stancarsi lo Spirito Santo: \u00e8 lui che dispone ogni cosa, suggerisce le parole pi\u00f9 adatte e apre le vie del cuore.<\/p>\n<p><strong>Art. 3: Il fine dell&#8217;attivit\u00e0 missionaria<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">11 &#8211; Avendo ricevuto in dono il ministero della riconciliazione, i congregati annunziano agli uomini il messaggio della salvezza e &#8220;il momento favorevole&#8221; (2Cor 6, 2) perch\u00e9 si convertano e credano al Vangelo (cf. Mc 1, 15), vivano veramente il loro battesimo e rivestano l&#8217;uomo nuovo (cf. Ef 4, 24).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I Redentoristi sono dunque gli &#8220;apostoli della conversione&#8221;, perch\u00e9 la loro predicazione mira principalmente a spingere gli uomini a mettersi dalla parte di Cristo, mediante una scelta di vita radicale e decisiva, e a condurli con forza e dolcezza a una conversione continua e totale. [9]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">12 &#8211; Ma la conversione individuale si realizza all&#8217;interno di una comunit\u00e0 ecclesiale. Perci\u00f2 tutta l&#8217;attivit\u00e0 missionaria deve tendere a creare e consolidare tali comunit\u00e0 di fedeli che siano capaci di vivere degnamente la vocazione alla quale sono stati chiamati, svolgendo la triplice funzione: sacerdotale, profetica e regale, che Dio ha loro affidato. [10]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I Missionari conducono poi gli uomini cos\u00ec convertiti alla partecipazione piena della Redenzione che agisce nella Liturgia, specialmente nel sacramento della riconciliazione in cui viene annunziato e celebrato in modo meraviglioso il Vangelo della misericordia di Dio in Cristo e, soprattutto, nell&#8217;Eucaristia in cui si costruisce la Chiesa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tal modo la comunit\u00e0 cristiana diventa nel mondo un segno della presenza divina, perch\u00e9 nel sacrificio eucaristico essa si unisce incessantemente al Padre per mezzo di Cristo, generosamente alimentata dalla Parola di Dio rende testimonianza al Cristo, e intraprende la via della carit\u00e0 ricca di spirito apostolico.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Sezione terza<\/strong><br \/>\n<strong> Come attuare l&#8217;evangelizzazione<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Art. 4: Il dinamismo missionario<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">13 &#8211; La Congregazione cerca di attuare il suo mandato con iniziative coraggiose e serio impegno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chiamata da Dio a compiere fedelmente in epoche diverse la sua opera missionaria, nel modo di realizzarla essa segue l&#8217;evoluzione dei tempi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">14 &#8211; Infatti l&#8217;apostolato della Congregazione \u00e8 caratterizzato, pi\u00f9 che da alcune forme di attivit\u00e0, dal suo dinamismo missionario, cio\u00e8 dall&#8217;evangelizzazione propriamente detta e dal servizio prestato a quegli uomini e a quei gruppi che sono pi\u00f9 abbandonati e poveri, per le condizioni spirituali e sociali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">15 &#8211; Perci\u00f2 la sua missione esige che i congregati siano liberi e pronti, sia per i gruppi che devono evangelizzare, sia per i mezzi che devono impiegare in quest&#8217;opera di salvezza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Essendo loro dovere la ricerca continua di nuove iniziative apostoliche, sotto la guida della legittima autorit\u00e0, essi non possono lasciarsi vincolare da quelle forme e strutture che renderebbero non pi\u00f9 missionaria la loro attivit\u00e0. Ma tenteranno con sagacia di scoprire nuove vie per portare il Vangelo a ogni creatura (cf. Mc 16, 15).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">16 &#8211; Sotto questo aspetto, merita grande stima l&#8217;immenso lavoro missionario compiuto dai nostri attraverso i secoli, impiegando tanti mezzi diversi per adeguarsi alle necessit\u00e0 dei differenti paesi. Per il futuro verr\u00e0 ugualmente accolta nella Congregazione qualunque iniziativa che si ritenga in sintonia con la propria carit\u00e0 pastorale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">17 &#8211; Spetta al Capitolo (Vice-) Provinciale, col consenso del Consiglio Generale, giudicare se determinate priorit\u00e0 apostoliche, gi\u00e0 prese o da prendersi, siano conformi o no all&#8217;indole missionaria della Congregazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E&#8217; chiaro perci\u00f2 che tutti i congregati, specialmente nei Capitoli, devono interrogarsi frequentemente sulle forme di evangelizzazione in uso nella propria regione: se sono rispondenti alle aspettative della Chiesa e del mondo; se bisogna rinnovare i metodi apostolici e come, cos\u00ec da ritenere quelli ancora validi, correggere i difettosi, eliminare gli inutili. [11]<\/p>\n<p><strong>Art. 5: La collaborazione nella Chiesa<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">18 &#8211; La natura della loro specifica carit\u00e0 pastorale deve portare le comunit\u00e0 e i singoli congregati ad armonizzare le loro attivit\u00e0 con le iniziative della Chiesa universale e locale. [12]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perch\u00e9 se la Congregazione si \u00e8 assunto il compito di servire Cristo nella Chiesa, non pu\u00f2 nello stesso tempo non servire la Chiesa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bench\u00e9 i congregati, per il loro ministero a favore di tutta la Chiesa, siano sottoposti principalmente, anche per il voto di ubbidienza, all&#8217;autorit\u00e0 del Sommo Pontefice, tuttavia, secondo i principi dell&#8217;esenzione, per quanto riguarda il ministero particolare che svolgono in una Chiesa locale, sono sottoposti altres\u00ec all&#8217;Ordinario del luogo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In pratica, dunque, i congregati, per creare e promuovere la collaborazione apostolica, devono inserirsi nelle opere e nelle strutture missionarie della diocesi e della regione dove lavorano, con uno spirito di sincero servizio e generosa disponibilit\u00e0, secondo le necessit\u00e0 pi\u00f9 urgenti della Chiesa e dei tempi, tenendo presenti sia la pastorale organica della regione, sia il carisma proprio della Congregazione.<\/p>\n<p><strong>Art. 6: Dialogo col mondo<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">19 &#8211; Per uno sviluppo efficiente dell&#8217;attivit\u00e0 missionaria non basta collaborare con la Chiesa, ma occorre anche una conoscenza esatta e pratica del mondo. Con esso perci\u00f2 i congregati devono aprire con fiducia un dialogo missionario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Interpretando con fraterna solidariet\u00e0 i problemi che travagliano gli uomini, cerchino di discernere in essi i veri segni della presenza o del disegno di Dio. [13]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I congregati sanno che, in realt\u00e0, solo nel mistero del Verbo incarnato si illumina veramente il mistero dell&#8217;uomo e la sua integrale vocazione. In tal modo rendono presente l&#8217;opera della redenzione nella sua totalit\u00e0 e attestano che chiunque segue Cristo, uomo perfetto, diventa a sua volta pi\u00f9 uomo. [14]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Missionario Redentorista<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">20 &#8211; Forti nella fede, lieti nella speranza, ferventi nella carit\u00e0, ardenti nello zelo, coscienti della propria debolezza, perseveranti nella preghiera, i Redentoristi, da uomini apostolici e veri figli di sant\u2019Alfonso, seguendo con gioia il Salvatore Ges\u00f9, partecipano del suo mistero, lo annunziano con semplicit\u00e0 evangelica di vita e di parola e, rinnegando se stessi, sono sempre pronti ad affrontare ogni prova per portare agli uomini l&#8217;abbondanza della Redenzione. [15]<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>CAPITOLO II<\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>LA COMUNITA&#8217; APOSTOLICA<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Art. 1: La comunit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">21 &#8211; I Redentoristi, per rispondere alla loro missione nella Chiesa, svolgono l&#8217;attivit\u00e0 missionaria riuniti in comunit\u00e0. Infatti, la forma apostolica di vita in comune \u00e8 il mezzo pi\u00f9 efficace per spianare la via alla carit\u00e0 pastorale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ecco dunque la legge fondamentale per la vita dei congregati: vivere nella comunit\u00e0 e, per mezzo della comunit\u00e0, svolgere l&#8217;attivit\u00e0 apostolica. Perci\u00f2, nell&#8217;accettare qualunque lavoro missionario, bisogna tener sempre presente l&#8217;aspetto comunitario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma la comunit\u00e0 non \u00e8 solo unione materiale di persone; \u00e8 anche comunione fraterna di anime.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">22 &#8211; La vita comunitaria fa si che i congregati, ad imitazione degli Apostoli (cf. Mc 3, 14; At 2, 42-45; 4, 22), in un rapporto di sincera amicizia, mettano insieme preghiere e propositi, lavori e dolori, successi e insuccessi, e anche i beni materiali, per servire il Vangelo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le forme concrete di questa vita comune saranno regolate secondo le necessit\u00e0 dell&#8217;evangelizzazione e le esigenze della carit\u00e0 fraterna, tenendo presente che il termine &#8220;comunit\u00e0&#8221; abbraccia sia l&#8217;intera Congregazione, sia la (Vice-) Provincia, sia la comunit\u00e0 locale o personale.<\/p>\n<p><strong>Art. 2: La presenza di Cristo nella comunit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">23 &#8211; I congregati, chiamati a continuare la presenza e la missione redentrice di Cristo nel mondo, fanno della sua persona il centro della loro vita, sforzandosi di aderire a lui sempre pi\u00f9 saldamente. Cos\u00ec \u00e8 presente nel cuore della comunit\u00e0 lo stesso Redentore col suo Spirito di amore per formarla e sostenerla. Quanto pi\u00f9 stretta \u00e8 la loro unione con Cristo, tanto maggiore sar\u00e0 la loro unione reciproca.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">24 &#8211; Per partecipare veramente all&#8217;amore del Figlio verso il Padre e verso gli uomini, coltiveranno lo spirito di contemplazione che sviluppa e rinforza la fede. [16]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Saranno cos\u00ec in grado di riconoscere Dio nelle persone e nelle vicende di ogni giorno; cogliere nella sua vera luce il suo disegno di salvezza e distinguere la realt\u00e0 dall&#8217;illusione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">25 &#8211; Siano docili all&#8217;azione dello Spirito Santo che non cessa mai di operare per conformarci a Cristo, perch\u00e9 abbiamo gli stessi sentimenti che furono in Cristo (cf. Fil 2, 5 ss), il suo stesso pensiero (cf. 1Cor 2, 16). E&#8217; ancora lui che ci spinge interiormente all&#8217;apostolato in una diversit\u00e0 di ministeri. [17]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diversi infatti sono i carismi, conferiti ai singoli e alle comunit\u00e0 &#8220;secondo la misura del dono di Cristo&#8221; (Ef. 4, 7), ma uno solo \u00e8 lo Spirito (cf. 1Cor 12, 4).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 3: Comunit\u00e0 di preghiera<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">26 &#8211; Ricordino sempre i congregati il monito del Signore: &#8220;Bisogna sempre pregare senza mai stancarsi&#8221; (Lc 18, 1). Cos\u00ec fecero i discepoli della prima comunit\u00e0 ecclesiale: &#8220;Erano assidui nell&#8217;ascoltare l&#8217;insegnamento degli apostoli e nell&#8217;unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere (At 2, 42)&#8221;; &#8220;erano assidui e concordi nella preghiera&#8230; con Maria, la madre di Ges\u00f9 (At 1, 14)&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tal modo cercheranno, con tutte le forze, di rivivere in se stessi lo spirito di preghiera di sant\u2019Alfonso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">27 &#8211; Troveranno Cristo specialmente nei grandi segni della salvezza. Alimentino perci\u00f2 la loro vita comunitaria con la dottrina evangelica, con la sacra liturgia e specialmente con l&#8217;Eucaristia. [18]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">28 &#8211; La Parola di Dio costituisce per la Chiesa un valido sostegno, mentre per i figli della Chiesa rappresenta la sicurezza della fede, il cibo dell&#8217;anima, una sorgente pura e perenne di vita spirituale. [19]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perci\u00f2 i congregati, quali dispensatori della rivelazione del mistero di Cristo in mezzo agli uomini, devono restare in contatto assiduo con questa parola viva e vivificante fino a farla propria mediante le frequenti letture e le celebrazioni comunitarie. Cos\u00ec ravviveranno la loro fede e saranno apostoli ben preparati per ogni opera buona (cf. 2Tm 3, 16).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">29 &#8211; Nella liturgia e specialmente nell&#8217;Eucaristia, sorgente e culmine di tutta la vita apostolica e segno della solidariet\u00e0 missionaria, i congregati trovano presente, per riviverlo, il mistero di Cristo, Salvatore degli uomini. [20]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perci\u00f2 i sacerdoti diano la massima importanza alla celebrazione quotidiana del Sacrificio Eucaristico. Gli altri, non sacerdoti, vi prendano parte ogni giorno, tenendo conto delle condizioni di vita e di lavoro della propria comunit\u00e0. [21]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">30 &#8211; Poich\u00e9 i congregati vivono e lavorano in comunit\u00e0, si riuniranno insieme per pregare. Ogni comunit\u00e0, con l&#8217;approvazione dei legittimi superiori, si sceglier\u00e0 quelle forme di preghiera comunitaria che esprimano la loro unit\u00e0 e fomentino lo spirito missionario. [22]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oltre la celebrazione liturgica, cio\u00e8 la Messa e l&#8217;Ufficio divino, i congregati hanno il diritto e il dovere di dedicare almeno un&#8217;ora al giorno alla preghiera. Questa preghiera pu\u00f2 farsi in privato o in comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quante volte al giorno debbano adunarsi per la preghiera comune, sar\u00e0 determinato dagli Statuti Generali e precisato dal regolamento di ogni comunit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">31 &#8211; Per rendere pi\u00f9 intima e fruttuosa la partecipazione al sacrosanto mistero eucaristico e alla vita liturgica e nutrire con un cibo pi\u00f9 solido tutta la loro vita spirituale, i congregati, dentro e fuori casa, diano un&#8217;importanza prioritaria alla preghiera mentale (cf. Mt 6, 6).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa sar\u00e0 rivolta principalmente alla contemplazione dei misteri della nostra Redenzione. [23]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per gli esercizi spirituali decideranno gli Statuti Generali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">32 &#8211; Si prendano come modello e patrona la Vergine Maria. Ella, procedendo nel cammino della fede e abbracciando con tutta l&#8217;anima il disegno salvifico di Dio, consacr\u00f2 totalmente se stessa in qualit\u00e0 di ancella del Signore alla persona e all&#8217;opera del Figlio suo. Perci\u00f2 ha sempre collaborato e continua a collaborare al mistero della Redenzione, soccorrendo perpetuamente, in Cristo, il popolo di Dio. L&#8217;amino, dunque, come Madre, con tenerezza filiale. [24]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diffondano con zelo specialmente il suo culto liturgico e celebrino le sue feste con particolare fervore. [25]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seguendo la tradizione alfonsiana, tutti i congregati onoreranno ogni giorno la B. Vergine. Si raccomanda a tutti la recita del S. Rosario per ricordare con gratitudine e rivivere i misteri di Cristo ai quali ella intimamente partecip\u00f2.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">33 &#8211; Di fronte alle necessit\u00e0 del nostro tempo si sforzeranno di imitare lo zelo apostolico del Fondatore, e avranno sommamente a cuore il suo senso ecclesiale come criterio di valutazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per ottenerlo cercheranno di conoscerne la vita e studiarne le opere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 4: Comunit\u00e0 di persone<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">34 &#8211; Una comunit\u00e0 cristiana gi\u00e0 si stabilisce in ogni rapporto umano tra confratelli: &#8220;Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro&#8221; (Mt 18, 20). Questo adunarsi nel nome di Cristo esprime quell&#8217;amicizia evangelica che anima ogni comunit\u00e0 apostolica anche sotto l&#8217;aspetto giuridico e amministrativo: nutre quindi e promuove anche la vita comunitaria dei congregati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">35 &#8211; Perci\u00f2 nella comunit\u00e0 tutti sono uguali e tutti sono compartecipi e corresponsabili, ciascuno a suo modo, nel porre in atto la vita e la missione intrapresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">36 &#8211; La comunit\u00e0 deve promuovere lo sviluppo della persona umana, favorire le relazioni reciproche e stabilire rapporti veramente fraterni. Ci\u00f2 presuppone il pi\u00f9 gran rispetto delle persone e delle loro capacit\u00e0 e qualit\u00e0, promovendo in tutti una maggiore maturit\u00e0 e responsabilit\u00e0 e offrendo ad ognuno la possibilit\u00e0 di scelte personali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">37 &#8211; In tal modo si nutre e si rinforza la vita e il fervore di ogni comunit\u00e0, sia per quanto riguarda la vita comunitaria interna, sia per l&#8217;opera di evangelizzazione affidata ai confratelli. Ne risulter\u00e0 un proficuo e continuo scambio di energie tra la comunit\u00e0 e i suoi membri: cos\u00ec la comunit\u00e0 si pone al servizio della vocazione dei singoli e l&#8217;arricchisce.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">38 &#8211; Questa unione di volont\u00e0 in Cristo, questa reciproca stima, permette di scegliere con facilit\u00e0 ci\u00f2 che \u00e8 richiesto dal bene comune in ordine alla carit\u00e0 fraterna e al lavoro missionario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per conseguire il fine comune ognuno, mosso da vero spirito di dedizione e di amore reciproco, deve fare ogni sforzo per dar concreta attuazione a quanto \u00e8 stato deciso dalla comunit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Art. 5: Comunit\u00e0 di lavoro<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">39 &#8211; Ognuno, secondo le direttive del superiore competente e le proprie attitudini, deve assumersi nella comunit\u00e0 quella parte di lavoro e di oneri che derivano dalla sua vocazione missionaria. Nell&#8217;esercizio infatti della propria missione \u00e8 riposta in gran parte l&#8217;osservanza religiosa.<\/p>\n<p><strong>Art 6: Comunit\u00e0 di conversione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">40 &#8211; E&#8217; di somma importanza che i congregati considerino la comunit\u00e0 come una realt\u00e0 che deve rinnovarsi internamente per progredire in continuazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">41 &#8211; 1\u00b0 &#8211; I congregati devono sforzarsi di rivestire l&#8217;uomo nuovo, fatto a immagine di Cristo crocifisso e risorto dai morti, purificando la loro maniera di giudicare e di agire. Cos\u00ec tutta la loro vita quotidiana sar\u00e0 caratterizzata dalla conversione del cuore e dalla continua riforma dello spirito. [26]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale sforzo richiede un&#8217;assidua abnegazione di se stesso che respinge ogni forma di egoismo e spalanca liberamente il cuore verso gli altri, secondo le dimensioni della loro vocazione apostolica. Cos\u00ec, dando se stessi agli altri per amore di Cristo (cf. 2Cor 4, 10), raggiungeranno quella libert\u00e0 interiore che d\u00e0 unit\u00e0 e armonia a tutta la loro esistenza. [27]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2\u00b0 &#8211; I congregati facciano ogni giorno l&#8217;esame di coscienza: \u00e8 lodevole farlo durante la preghiera comunitaria. Si accostino spesso alla confessione sacramentale, per sperimentare pi\u00f9 pienamente la necessaria conversione del cuore. [28]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">42 &#8211; Per fortificare e manifestare all&#8217;esterno questa conversione interiore, praticheranno spontaneamente degli esercizi di penitenza.<\/p>\n<p>La stessa comunit\u00e0 deve manifestare ugualmente questa conversione perch\u00e9, con la forza di tale testimonianza, progredisca di giorno in giorno verso quella generosit\u00e0 totale con cui bisogna rispondere alla parola di Dio. [29]<\/p>\n<p><strong>Art. 7: Comunit\u00e0 aperta<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">43 &#8211; La comunit\u00e0 religiosa \u00e8 per i congregati la prima e fondamentale comunit\u00e0. Questa per\u00f2 deve essere cos\u00ec aperta al mondo da saper scoprire, attraverso i contatti umani, i segni dei tempi e dei luoghi per rendersi pi\u00f9 disponibile alle esigenze dell&#8217;evangelizzazione (cf. CC 19). I congregati infatti appartengono in qualche modo anche alle altre comunit\u00e0, specialmente ai gruppi in cui lavorano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo modo essi non evadono dalla propria comunit\u00e0, ma partecipano agli altri la gioia del Vangelo da cui sono pervasi, cos\u00ec da divenire fermento del mondo e testimoni viventi della speranza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 8: Comunit\u00e0 ordinata<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">44 &#8211; Per attuare e fomentare la promozione delle persone impegnate solidalmente nella carit\u00e0 pastorale, ogni comunit\u00e0 deve darsi norme ordinate e precise, adatte alla vita comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli ordinamenti pratici che, a norma degli Statuti Generali, si imporranno, rispondano alle esigenze umane della comunit\u00e0, e siano desunti dalla tradizione cristiana e redentorista, come pure dall&#8217;ambiente sociale e dai diritti inerenti alla persona umana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">45 &#8211; 1\u00b0 &#8211; Queste norme, alle quali ognuno deve attenersi lealmente, siano tali che possano adattarsi facilmente al lavoro missionario, alle direttive della Chiesa, alle varie circostanze di tempo e di luogo, alla cultura e all&#8217;indole peculiare di ogni popolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2\u00b0 &#8211; Tutti insieme cerchino di creare con un dialogo fraterno l&#8217;ambiente adatto al lavoro e alla preghiera, al silenzio e alla revisione di vita, al riposo e alla distensione.<\/p>\n<p>3\u00b0 &#8211; Ferme restando le norme sulla clausura, il superiore legittimo deve determinare il modo e la misura in cui ogni comunit\u00e0 pu\u00f2 aprirsi agli estranei, riservando a se stessa uno spazio esclusivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4\u00b0 &#8211; Si conservi l&#8217;abito religioso tradizionale. Il suo uso sar\u00e0 regolato dagli Statuti Generali. Quando i congregati non portano l&#8217;abito religioso, dovranno attenersi per il modo di vestire alle prescrizioni date al riguardo dall&#8217;Ordinario del luogo.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>CAPITOLO III<\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>LA COMUNITA&#8217; APOSTOLICA DEDICATA A CRISTO REDENTORE<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Art. 1: La missione di Cristo Redentore motivo della nostra dedicazione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">46 &#8211; Con la professione religiosa i congregati prendono una decisione definitiva sulla loro vita individuale e comunitaria, dedicandola tutta intera all&#8217;annunzio del Vangelo e all&#8217;esercizio di una pi\u00f9 perfetta carit\u00e0 apostolica: questo \u00e8 appunto il fine della Congregazione. [30]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">47 &#8211; Con la professione religiosa, che affonda le sue radici nella stessa consacrazione battesimale e la esprime con maggiore pienezza, i congregati, quali ministri del Vangelo, sotto l&#8217;impulso dello Spirito Santo, vengono associati con un titolo nuovo e speciale alla missione di Cristo. [31]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">48 &#8211; Per compiere la sua missione, che \u00e8 tutta carit\u00e0 pastorale, Cristo &#8220;spogli\u00f2 se stesso assumendo la condizione di servo (Fil 2, 7)&#8221;, assoggettandosi alla volont\u00e0 del Padre per l&#8217;opera della redenzione che comp\u00ec con tutta la sua vita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">49 &#8211; Anche i congregati, riservati per l&#8217;opera alla quale sono stati chiamati (cf. At 13, 2), sono pronti a consacrarsi per tutta la vita alla loro vocazione, rinunziando a se stessi e a quanto possiedono per divenire discepoli di Cristo e farsi tutto a tutti (cf. 1Cor 9, 22).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">50 &#8211; Nella Chiesa, che continua e sviluppa la missione della salvezza, i Redentoristi avanzano sulla stessa via battuta da Cristo, che \u00e8 la via della verginit\u00e0, della povert\u00e0, dell&#8217;ubbidienza, del servizio e dell&#8217;immolazione di se stesso fino alla morte, dalla quale usc\u00ec vittorioso con la sua risurrezione. [32] Partecipano cos\u00ec in modo speciale allo stesso mistero della Chiesa e vengono pi\u00f9 intimamente assimilati al mistero pasquale.<\/p>\n<p><strong>Art. 2: Segni e testimoni<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">51 &#8211; Con la totale dedicazione alla missione di Cristo, i congregati partecipano all&#8217;abnegazione della croce del Signore, alla sua verginale libert\u00e0 di cuore e alla sua completa disponibilit\u00e0 per la salvezza del mondo. Perci\u00f2, mentre annunziano la vita nuova ed eterna, devono essere davanti agli uomini segni e testimoni della potenza della risurrezione di Cristo. [33]<\/p>\n<p><strong>Art. 3: La missione unificatrice di tutta la vita<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">52 &#8211; Il principio unificatore di tutta la vita dei congregati \u00e8 la carit\u00e0 apostolica con la quale partecipano alla missione di Cristo Redentore. Per mezzo di essa infatti essi s&#8217;identificano in qualche modo con Cristo che, per loro tramite, continua a compiere la volont\u00e0 del Padre operando la redenzione del mondo. [34]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">53 &#8211; Poich\u00e9 la gloria di Dio e la salvezza del mondo, l&#8217;amore verso Dio e l&#8217;amore verso il prossimo sono un&#8217;unica cosa, i congregati vivono l&#8217;unione con Dio in forma di carit\u00e0 apostolica e ricercano la gloria di Dio nella carit\u00e0 missionaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">54 &#8211; In tal modo la carit\u00e0 pastorale d\u00e0 unit\u00e0 e forma alla loro vita. Infatti la vita comunitaria si pone al servizio dell&#8217;apostolato; la continua conversione, frutto della totale consacrazione a Dio, rende pi\u00f9 disponibili al servizio degli altri; infine gli stessi voti religiosi, coi quali si dedicano a Dio, comportano necessariamente e promuovono nei congregati la dimensione apostolica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto la professione religiosa diventa l&#8217;atto decisivo di tutta la vita missionaria dei Redentoristi.<\/p>\n<p><strong>Art. 4: Tutti missionari<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">55 &#8211; Con la professione religiosa i Redentoristi diventano tutti veri missionari: chi \u00e8 occupato nelle varie mansioni del ministero apostolico e chi ne \u00e8 impedito; chi presta la sua opera nei molteplici servizi in favore della Congregazione e dei confratelli e chi \u00e8 vecchio, malato o disadatto ai lavori fuori casa, e specialmente chi soffre e muore per la salvezza del mondo.<\/p>\n<p><strong>Art. 5: La professione risposta d&#8217;amore<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">56 &#8211; Mossi dalla forza dello Spirito Santo, i congregati cercano di arrivare al dono totale di se stessi per far del proprio essere, mediante il Cristo, come una risposta al Signore &#8220;che ci ha amati per primo (1Gv 4, 19)&#8221;. Questa risposta la danno con la professione religiosa dei voti di castit\u00e0, povert\u00e0 e ubbidienza.<\/p>\n<p><strong>Art. 6: La castit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">57 &#8211; La castit\u00e0 religiosa porta con s\u00e9 l&#8217;obbligo della continenza perfetta nel celibato. Essa, come il matrimonio ma in forma diversa, significa e contiene il mistero di amore di Cristo con la Chiesa e manifesta agli uomini la presenza del Regno di Dio (cf. 1Cor 7, 34; Ef 5, 25-32). [35]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">58 &#8211; I congregati, consacrati allo stesso mistero d&#8217;amore, scelgono il celibato per il Regno dei cieli (cf. Mt 19, 12) onde dedicarsi, come individui e come membri di una comunit\u00e0 (cf. Gv 17, 19) a Dio e alla missione di Cristo. Cos\u00ec, col cuore dilatato dall&#8217;amore, intenti solo alle cose di Dio, essi possono amare e servire il prossimo (cf. 1Cor 7, 32) attestare lo stesso amore della Chiesa per Cristo (cf. 2Cor 11, 2) e preannunziare le realt\u00e0 future (cf. Lc 20, 35-36).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">59 &#8211; Chi riceve questo dono dal Padre, si sente talmente attratto dalla realt\u00e0 del Regno di Dio che solo nella scelta della castit\u00e0 religiosa pu\u00f2 trovare una risposta piena e personale all&#8217;amore di Dio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per comprendere sempre meglio il mistero della castit\u00e0 e viverlo in libert\u00e0 e letizia, bisogna chiederlo in umilt\u00e0 e costanza con tutta la Chiesa e custodirlo sempre coi mezzi pi\u00f9 adatti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">60 &#8211; Usino tutti quei mezzi e sussidi che la scienza mette a loro disposizione per la salute fisica e mentale. Soprattutto non tralascino di seguire le norme ascetiche di cui la Chiesa ha gi\u00e0 sperimentato i frutti. [36]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, ricordino tutti, specialmente i superiori, che la castit\u00e0 viene custodita pi\u00f9 facilmente quando tra i membri della comunit\u00e0 vige un vero amore fraterno (cf. CC 23, 34). [37]<\/p>\n<p><strong>Art. 7: La povert\u00e0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">61 &#8211; I Redentoristi, in quanto missionari, abbracceranno con animo fiducioso la povert\u00e0 di Cristo, il quale &#8220;da ricco che era, si \u00e8 fatto povero per noi, perch\u00e9 noi diventassimo ricchi per mezzo della sua povert\u00e0&#8221; (cf. 2Cor 8, 9). [38]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">62 &#8211; Procurino di avere lo stesso spirito che animava la comunit\u00e0 apostolica. Questo spirito li rende segno della vita fraterna dei discepoli di Cristo, dei quali si dice: &#8220;La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un&#8217;anima sola e nessuno diceva sua propriet\u00e0 quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune&#8221; (At 4, 22).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perci\u00f2 tutti i beni saranno posseduti in comune e per l&#8217;uso comune: saranno modesti, ma convenienti alla loro condizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutto ci\u00f2 che un congregato acquista con la propria attivit\u00e0 o in vista della religione, lo acquista per la religione e deve incorporarlo coi beni della comunit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">63 &#8211; Pur non trascurando le forme tradizionali di povert\u00e0, ne cerchino volentieri delle nuove che siano sempre pi\u00f9 conformi al Vangelo e capaci di testimoniare la povert\u00e0 evangelica personale e comunitaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">64 &#8211; Come poveri, si sentiranno obbligati alla legge del lavoro, contribuendo, ciascuno con la fedelt\u00e0 al dovere e secondo le sue forze, al sostentamento proprio ed altrui.<\/p>\n<p>65 &#8211; La carit\u00e0 missionaria esige che abbiano un tenore di vita realmente povero, conforme a quello dei poveri che devono evangelizzare. Solo in questo modo dimostrano solidariet\u00e0 coi poveri e diventano per loro un segno di speranza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">66 &#8211; Parimenti con cuore sincero imparino a comprendere quei valori che sono apprezzati dagli altri popoli, anche se alieni dalla loro mentalit\u00e0 e cultura. Potranno cos\u00ec aprire con loro un dialogo veramente fruttuoso che metter\u00e0 in evidenza quelle ricchezze che Dio ha elargito ai popoli. [39]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">67 &#8211; Abbracceranno di buon grado anche quelle situazioni che potranno obbligarli a spostarsi da un luogo all&#8217;altro per vivere in tal modo con spirito di abnegazione la libert\u00e0 evangelica (cf. Lc 9, 59-62).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La stessa povert\u00e0 li indurr\u00e0 a collaborare con gioia anche con altre istituzioni, quali fedeli servitori del Vangelo, dando a tutti il proprio contributo per il bene della missione (cf. CC 18).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">68 &#8211; Il voto di povert\u00e0, emesso dai congregati, esige non solo un genere di vita povero nella realt\u00e0 e nell&#8217;affetto, sobrio, laborioso, distaccato dalle ricchezze, ma esige ancora la dipendenza e la limitazione nell&#8217;usare e disporre dei beni, a norma del diritto proprio della Congregazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">69 &#8211; I congregati sono tenuti a fare il testamento che sia valido secondo la legge civile. Ma quest&#8217;obbligo pu\u00f2 rimandarsi al tempo che precede immediatamente la professione perpetua.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">70 &#8211; Per fomentare lo spirito di povert\u00e0, si permette ai congregati di rinunziare ai beni patrimoniali che si hanno o si avranno. Ma questa rinuncia ai beni, se si effettua, pu\u00f2 concedersi solo ai religiosi pi\u00f9 anziani, con il consenso del Superiore Generale, e per quanto \u00e8 possibile in forma civilmente valida. I congregati e i superiori seguano sempre le norme della prudenza e dell&#8217;equit\u00e0. [40] Della rinunzia si rediga un documento legale per evitare eventuali contestazioni.<\/p>\n<p><strong>Art. 8: L\u2019ubbidienza<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">71 &#8211; Seguendo l&#8217;esempio di Ges\u00f9 Cristo che venne al mondo per fare la volont\u00e0 del Padre e dare la vita per la redenzione di molti (cf. Gv 6, 38; Mt 20, 28), i congregati col voto di ubbidienza dedicano a Dio la propria volont\u00e0 e si obbligano a sottomettersi ai legittimi superiori, secondo le Costituzioni e gli Statuti. [41]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mettano a disposizione le energie della mente e della volont\u00e0, i doni ricevuti dalla natura e dalla grazia, nell&#8217;eseguire gli ordini e nel compiere gli incarichi loro assegnati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo facciano con spirito di fede e d&#8217;amore verso la volont\u00e0 di Dio, consapevoli di cercare in questo modo il Regno di Dio e di partecipare intimamente al mistero pasquale di Cristo che \u00e8 mistero di ubbidienza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">72 &#8211; I superiori, poi, sapendo di dovere un giorno rendere conto delle anime che sono state loro affidate (cf. Ebr 13, 17), sempre docili alla volont\u00e0 di Dio nel compiere il loro dovere, esercitino l&#8217;autorit\u00e0 verso i fratelli con spirito di servizio per esprimere cos\u00ec la carit\u00e0 con cui Dio li ama.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Governino i confratelli come figli di Dio e con rispetto per la dignit\u00e0 della persona umana, in modo di rendere pi\u00f9 facile la loro volontaria sottomissione. [42]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Li guidino in modo che essi cooperino con obbedienza attiva e responsabile all&#8217;adempimento dei loro compiti e nel dare vita a nuove iniziative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto li ascoltino volentieri e promuovano l&#8217;unione delle forze per il bene dell&#8217;Istituto e della Chiesa, per cos\u00ec aiutarli a porre in atto la loro sollecitudine missionaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">73 &#8211; 1\u00b0 &#8211; Tutti insieme, confratelli e superiori, sono corresponsabili e solidali nel compiere la missione apostolica della Congregazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perci\u00f2 tutti insieme, mossi dallo Spirito Santo che vivifica le comunit\u00e0 e rende docili i loro membri al servizio di Dio nella Chiesa e nel mondo, mediante il dialogo e la conversazione fraterna, ricerchino la volont\u00e0 di Dio che parla con la voce degli uomini e i segni dei tempi, e si sforzino di compierla.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2\u00b0 &#8211; Bench\u00e9 tutti concorrano con la discussione comune alla decisione finale, resta sempre ferma l&#8217;autorit\u00e0 del superiore di scegliere e stabilire il da farsi, salvo prescrizione diversa del diritto particolare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3\u00b0 &#8211; I superiori legittimi possono dare ai loro confratelli il precetto formale di ubbidienza in materia di Costituzioni e Statuti. Ma non si serviranno di tale facolt\u00e0 se non in casi eccezionali, per motivi gravi e col consenso dei loro Consiglieri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I confratelli, da parte loro, sono tenuti a sottomettersi prontamente a tali precetti in forza del voto di ubbidienza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">74 &#8211; Poich\u00e9 &#8220;la norma fondamentale della vita religiosa \u00e8 quella proposta dal Vangelo, che consiste nel seguire Cristo, questa sar\u00e0 la suprema regola&#8221; [43] della nostra Congregazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perci\u00f2 superiori e congregati, partecipi dello stesso Spirito, devono osservare le Costituzioni, gli Statuti e i decreti legittimamente emanati, come mezzi efficaci che uniscono alla volont\u00e0 di Dio i singoli e le comunit\u00e0 e li pongono in grado di compiere la stessa missione di Cristo, che disse di s\u00e9: &#8220;Sono disceso dal cielo, non per fare la mia volont\u00e0, ma la volont\u00e0 di colui che mi ha mandato&#8221; (Gv 6, 38).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">75 &#8211; L&#8217;ubbidienza evangelica tende alla vera promozione della persona dedicata a Cristo, rende testimonianza davanti al mondo dell&#8217;autentica libert\u00e0 dei figli di Dio e della loro unit\u00e0 in Cristo, e d\u00e0 vigore apostolico ai missionari.<\/p>\n<p>Art. 9: Il voto e giuramento di perseveranza<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">76 &#8211; Ai voti suddetti, nell&#8217;atto della professione perpetua, aggiungeranno il voto e giuramento di perseveranza, col quale si obbligano a vivere in Congregazione fino alla morte.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>CAPITOLO IV<\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>LA FORMAZIONE DELLA COMUNITA&#8217; APOSTOLICA<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Art. 1: Scopo della formazione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">77 &#8211; Il fine apostolico della Congregazione deve ispirare e permeare l&#8217;intero processo formativo di tutti i suoi membri. Questo processo comprende sia la scelta delle vocazioni, sia le varie fasi della formazione e sia la stessa formazione che deve prolungarsi per tutta la vita. [44]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">78 &#8211; La formazione ha lo scopo di promuovere la maturit\u00e0 umana e cristiana dei candidati e dei congregati fino a renderli capaci, con l&#8217;aiuto di Dio, di consacrarsi senza riserve, in modo cosciente e libero, al servizio della Chiesa missionaria nella vita comunitaria dei Redentoristi per annunziare ai poveri la buona novella. [45]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dovranno scoprire gradualmente quelle esigenze della sequela di Cristo che derivano dalla stessa consacrazione battesimale e vengono confermate e rafforzate dalla professione religiosa, che li trasforma in autentici missionari.<\/p>\n<p><strong>Art. 2: La promozione delle vocazioni<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">79 &#8211; L&#8217;efficienza della Congregazione nel portare avanti la sua missione apostolica dipende dal numero e dalla qualit\u00e0 dei candidati che vogliono abbracciare la vita dei Redentoristi. [46]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perci\u00f2 tutti i confratelli, in forza della stima e dell&#8217;amore per la loro vocazione, sentano il dovere di promuovere le vocazioni per la nostra Congregazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">80 &#8211; E&#8217; lo Spirito di Cristo che suscita missionari nella Chiesa, ma il suo appello agli apostoli viene ordinariamente trasmesso attraverso le relazioni e i contatti umani. Perci\u00f2 ogni congregato, quando si trova per ministero apostolico in mezzo agli uomini, deve stare bene attento a scoprire e discernere quei doni che lo Spirito dispensa a molti giovani. Si ricordi per\u00f2 che il mezzo migliore e pi\u00f9 efficace per promuovere le vocazioni \u00e8 la preghiera insistente, la vita esemplare e lo zelo apostolico (cf. Mt 9, 38; Lc 10, 2). [47]<\/p>\n<p><strong>Art. 3: La formazione in generale<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">81 &#8211; I candidati devono essere aiutati con premura ad assumersi la piena responsabilit\u00e0 della propria scelta, cos\u00ec da formare e sviluppare la loro libera donazione, rendendosi idonei a prendere quelle iniziative che sono conformi allo spirito del nostro Istituto. [48]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nutriti abbondantemente della parola di Dio che devono annunziare, meditino assiduamente il mistero della salvezza ed esaminino i problemi del mondo con i quali la Chiesa \u00e8 chiamata a confrontarsi e che trovano risonanza nei loro cuori. Poi, alla luce di quella parola, insieme ai loro confratelli, si sforzino di darvi una risposta adeguata. [49]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E&#8217; necessario inoltre che, sorretti da una fede incrollabile, sappiano, da una parte, prevedere le tentazioni della solitudine e le incertezze del ministero apostolico e, dall&#8217;altra, desiderare l&#8217;unione fraterna per affrettare l&#8217;avvento del Regno di Dio nel quale Cristo vuol riunire tutti gli uomini. [50]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Imitatori dell&#8217;apostolo Paolo come lui lo fu di Cristo, (1Cor 4, 6) e nutriti della sua dottrina, saranno radicati in una speranza sempre viva e luminosa la quale, perch\u00e9 fondata sulla carit\u00e0, non delude (Rm 5, 5).<\/p>\n<p><strong>Art. 4: I responsabili della formazione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">82 &#8211; Poich\u00e9 la Congregazione tutta intera si forma e si sviluppa senza sosta, seguendo le esigenze degli uomini ai quali annunzia il Vangelo, ognuno di noi ha la sua parte di responsabilit\u00e0 in quest&#8217;opera, non solo verso coloro che vengono iniziati alla vita religiosa, ma anche verso tutti i confratelli. [51]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia la responsabilit\u00e0 principale in questo campo ricade sui superiori maggiori. Sono essi infatti che devono provvedere alla formazione, principalmente organizzando un corpo scelto di educatori, dotati di una preparazione specifica e di un&#8217;esperienza adeguata nell&#8217;attivit\u00e0 missionaria della Congregazione. [52]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">83 &#8211; I formatori, in unit\u00e0 di intenti e di propositi, svolgeranno un&#8217;azione prudente e ben proporzionata al servizio di coloro che attendono di essere aiutati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con l&#8217;assistenza di esperti, cerchino di vagliare la vocazione dei candidati e di renderli idonei ad una scelta responsabile e libera. Non si comportino come maestri dispensatori di scienza, ma piuttosto come servitori di quella verit\u00e0 che vanno indagando con pazienza e modestia insieme ai loro discepoli. [53]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I candidati devono collaborare con generosa umilt\u00e0 coi loro educatori. Devono imparare da essi, alla luce di una fede nutrita della parola divina, a cercar sempre Dio, a riconoscere i segni dei tempi, a veder Cristo in tutti gli uomini e a giudicare rettamente i valori del mondo. In tal modo tutta la loro vita sar\u00e0 alimentata dalla sapienza del Vangelo di cui saranno testimoni e araldi fedeli.<\/p>\n<p><strong>Art. 5: La prima formazione alla vita apostolica<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">84 &#8211; Secondo il diritto comune e particolare della Congregazione, il tempo della prova comprende non solo il noviziato, ma anche il periodo che lo precede e lo segue.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">85 &#8211; I candidati vengono incorporati gradualmente e in modi diversi nella Congregazione. Gi\u00e0 dall&#8217;inizio essi devono vivere nello spirito dei consigli evangelici. Una volta raggiunta una certa maturit\u00e0 e fermezza in questo genere di vita, si dedicano in modo pi\u00f9 perfetto alla Missione di Cristo Redentore nella Congregazione per mezzo dei voti di castit\u00e0, povert\u00e0 e ubbidienza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">86 &#8211; 1\u00b0 &#8211; Spetta al Governo generale decidere la fondazione del noviziato, erigerne la sede in una casa della Congregazione, mediante un decreto scritto, regolarne il programma e determinare altre modalit\u00e0, a norma del diritto universale e degli Statuti Generali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2\u00b0 &#8211; Il noviziato ha lo scopo di dare ai candidati la possibilit\u00e0 di rendersi conto in maniera pi\u00f9 approfondita dell&#8217;autenticit\u00e0 della loro vocazione a seguire Cristo nella vita apostolica della Congregazione, mediante la professione religiosa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I candidati dovranno fare esperienza del nostro modo di vivere, apprendere la storia e la vita della Congregazione e assimilarne lo spirito con la mente e col cuore. Nel frattempo sar\u00e0 comprovata l&#8217;idoneit\u00e0 e la volont\u00e0 di ognuno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) Per essere valido il noviziato si deve fare in una casa a ci\u00f2 costituita e per dodici mesi. Per completare la formazione dei novizi, oltre il tempo sopra stabilito, gli Statuti Generali possono prescrivere uno o pi\u00f9 periodi di esercitazione apostolica, fuori della comunit\u00e0 del noviziato. Il noviziato non deve durare pi\u00f9 di due anni.<br \/>\nb) Spetta al Maestro dei novizi, alle dipendenze del Superiore (Vice-) Provinciale, regolare l&#8217;andamento del noviziato. Ma per la disciplina generale della casa, il Maestro e i novizi dipendono dal Superiore.<br \/>\nc) Spetta al Superiore maggiore, col consenso del suo Consiglio, a norma degli Statuti Generali, ammettere i candidati al noviziato e alla professione temporanea e perpetua.<br \/>\nd) Il novizio, al termine del noviziato, se giudicato idoneo, sar\u00e0 ammesso alla professione temporanea; altrimenti sar\u00e0 dimesso. Se invece rimane qualche dubbio sulla sua idoneit\u00e0, gli si pu\u00f2 prolungare il tempo della prova, ma non oltre i sei mesi, a norma degli Statuti Generali.<br \/>\ne) La professione temporanea, da farsi dopo il noviziato, deve avere la durata di tre anni. Pu\u00f2 essere prorogata, ma non oltre sei anni se non eccezionalmente.<br \/>\nf) La professione va fatta e rinnovata secondo la formula approvata (Cfr. Appendice).<br \/>\n87 &#8211; Gli aspiranti al sacerdozio riceveranno una formazione che li renda immagini viventi di Cristo, sommo ed eterno Sacerdote. Impareranno a vivere uniti a lui, a scrutarne tutto il mistero con lo studio scientifico e sistematico delle materie teologiche e una conoscenza approfondita delle scienze umane. [54]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nello stesso tempo vivranno intensamente la vita comunitaria, applicandosi anche ad un apostolato missionario proporzionato alle loro forze.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">88 &#8211; Gli studenti, durante gli studi, saranno affidati alla cura speciale di un Prefetto che li former\u00e0 alla vita apostolica e li aiuter\u00e0 a realizzare una vera unit\u00e0 tra la loro vita spirituale e gli studi teologici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">89 &#8211; Vi sono poi altri confratelli che partecipano alla stessa vocazione missionaria della Congregazione, ma in compiti non sacerdotali. Anche questi devono ricevere una formazione che li conduca a vivere intimamente il mistero di Cristo e ad acquistare una qualificazione professionale corrispondente, per quanto \u00e8 possibile, alle loro incombenze.<\/p>\n<p><strong>Art. 6: Formazione permanente<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">90 &#8211; I Redentoristi saranno missionari efficienti nella misura in cui sapranno migliorare ogni giorno la loro attivit\u00e0 missionaria e accompagnarla pi\u00f9 strettamente con un rinnovamento continuo della loro vita spirituale, scientifica e pastorale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perci\u00f2 ognuno cerchi di ravvivare e arricchire il proprio ministero con lo studio assiduo delle scienze divine e umane e col rapporto scambievole coi confratelli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Superiore (Vice-) Provinciale, da parte sua, deve promuovere l&#8217;aggiornamento continuo nella formazione di tutti i suoi confratelli, per mezzo di appositi istituti o corsi di teologia e pastorale, o facendo loro frequentare corsi nelle varie facolt\u00e0 e nei congressi regionali o nazionali.<\/p>\n<p>Inoltre la nostra Congregazione, per imitare il suo Fondatore e rispondere sempre meglio alla sua vocazione missionaria, si fa promotrice degli studi superiori di scienze sacre.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>CAPITOLO V<\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>IL GOVERNO DELLA COMUNITA&#8217; APOSTOLICA<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Principi generali<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">91 &#8211; I principi generali formulati nelle Costituzioni devono ispirare tutto il governo della Congregazione per dare una dimensione umana e apostolica alle norme sancite nelle stesse Costituzioni e Statuti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">92 &#8211; Ogni congregato e ogni comunit\u00e0, ciascuno nella sua sfera di azione, deve prender parte attiva e responsabile nei vari settori e nelle varie strutture in cui si organizza il governo della Congregazione. A ciascuno infatti \u00e8 data una manifestazione particolare dello Spirito per l&#8217;utilit\u00e0 comune (cf. 1Cor 12, 7; CC 72). [55]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">93 &#8211; Perci\u00f2 ogni settore della Congregazione, seguendo i sani principi del decentramento e le direttive del Governo generale, deve regolare le proprie competenze sia emanando leggi e decreti e curandone l&#8217;osservanza, sia coordinando la vita dei congregati in comunione con le altre parti dell&#8217;Istituto, con la Chiesa locale e con la societ\u00e0 in cui \u00e8 inserita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">94 &#8211; Inoltre tutti gli organi di governo, secondo i principi della sussidiariet\u00e0, devono promuovere il senso di responsabilit\u00e0 nei singoli e nelle comunit\u00e0. Ci\u00f2 si verifica quando tutti i congregati e organismi di base prendono parte attiva nelle decisioni che li riguardano e che sono in grado di attuare coi propri mezzi. Gli organismi superiori devono sempre aiutare quelli inferiori secondo il bisogno. [56]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">95 &#8211; Si segua inoltre il principio della solidariet\u00e0 per arrivare a una vera cooperazione tra organismi paralleli e tra gli stessi congregati. I superiori devono sostenere quegli sforzi che mirano a creare il clima pi\u00f9 propizio allo sviluppo della vita apostolica fra tutti i confratelli. [57]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">96 &#8211; Infine la Congregazione, conservando sempre il proprio carisma, deve adattare le sue strutture e istituzioni alle esigenze del ministero apostolico e a quelle peculiari di ogni missione. [58]<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Sezione prima<\/strong><br \/>\n<strong> Struttura della Congregazione<\/strong><\/h4>\n<p><strong>Art. 1: Elementi costitutivi della Congregazione e suoi organi dirigenti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">97 &#8211; La Congregazione si compone di Province e Vice-Province che vivono e lavorano per mezzo delle comunit\u00e0. Vi sono anche le Regioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1\u00b0 &#8211; Le Province e Vice-Province sono erette, raggruppate o modificate dal Consiglio Generale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2\u00b0 &#8211; Spetta al Consiglio Generale sopprimere le Province e Vice-Province e disporre dei beni di quelle soppresse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3\u00b0 &#8211; Le Province e Vice-Province, col consenso del Consiglio Generale, possono erigere o sopprimere le Regioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">98 &#8211; L&#8217;Istituzione primaria \u00e8 il Capitolo, mediante il quale i congregati esercitano la loro responsabilit\u00e0 a favore della vita apostolica della Congregazione e provvedono al suo governo. Nei Capitoli infatti tutti i congregati, direttamente o per mezzo dei propri delegati, deliberano periodicamente insieme, a vantaggio di tutta la Congregazione o della propria (Vice-) Provincia, per dare un rinnovamento opportuno all&#8217;Istituto e rafforzarne l&#8217;unit\u00e0. [59]<\/p>\n<p>99 &#8211; A capo di tutta la Congregazione, delle (Vice-) Province e delle comunit\u00e0, c&#8217;\u00e8 un rispettivo Superiore col suo Consiglio. Gli si affiancano adeguati organismi, permanenti o transitori, che permettono la partecipazione collettiva al governo.<\/p>\n<p><strong>Art. 2: I Capitoli e i superiori in generale<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">100. &#8211; I Capitoli e i superiori hanno la potest\u00e0 ricevuta, per ministero della Chiesa, per governare le comunit\u00e0 e i congregati secondo le norme del diritto universale e proprio; e, giacch\u00e9 la Congregazione \u00e8 clericale e di diritto pontificio, hanno inoltre la potest\u00e0 di giurisdizione, sia per il foro interno che per il foro esterno. La Congregazione inoltre \u00e8 esente. [60]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma i superiori devono esercitare questa potest\u00e0 in uno spirito di collegialit\u00e0, insieme con i Consiglieri, che rappresentano la partecipazione della base al governo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">101 &#8211; I Consiglieri, negli affari di governo, hanno voce consultiva o deliberativa a norma del diritto comune e particolare, ma in alcuni casi espressamente determinati devono decidere collegialmente, a maggioranza assoluta di voti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contro la decisione della maggioranza si pu\u00f2 sempre ricorrere al Superiore maggiore immediato. Il ricorso \u00e8 sospensivo se si tratta di erogare danaro o alienare dei beni: altrimenti \u00e8 solo devolutivo, salvo il diritto comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">102 &#8211; I Superiori, in materia disciplinare, possono dispensare dalle Costituzioni e dagli Statuti, Generali o (Vice-) Provinciali, secondo le norme seguenti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) Se la dispensa riguarda un solo confratello e il caso, specialmente se pubblico, \u00e8 di lunga durata, la pu\u00f2 concedere il Superiore della comunit\u00e0, udito il suo Consiglio.<br \/>\nb) Se la dispensa riguarda un&#8217;intera comunit\u00e0 e in un punto di maggiore importanza, allora il Superiore della comunit\u00e0, udito il suo Consiglio, ricorrer\u00e0, se ne ha tempo, al Superiore (Vice-) Provinciale al quale compete, udito il suo Consiglio, concedere la dispensa. Ma se il tempo stringe, allora lo stesso Superiore, udito il suo Consiglio, pu\u00f2 dispensare la comunit\u00e0 avvisandone poi il (Vice-) Provinciale.<br \/>\nc) Se la dispensa riguarda tutta una Vice-Provincia, il Superiore di essa, udito il suo Consiglio, ricorrer\u00e0 al Superiore Provinciale al quale compete, col consenso del suo Consiglio, concedere la dispensa. Ma se il tempo stringe, lo stesso Superiore Vice-Provinciale, col consenso del suo Consiglio, pu\u00f2 concedere la dispensa, avvisandone poi il Provinciale.<br \/>\nd) Allo stesso modo, se la dispensa riguarda tutta una Provincia, il Superiore di essa, udito il suo Consiglio, ricorrer\u00e0, se ne ha tempo, al Superiore Generale al quale compete col consenso del suo Consiglio, concedere la dispensa. Ma se il tempo stringe, lo stesso Provinciale, col consenso del suo Consiglio, pu\u00f2 concedere la dispensa, avvisandone poi il Superiore Generale.<br \/>\ne) Se la dispensa riguarda tutta la Congregazione, solo il Consiglio Generale pu\u00f2 concedere la dispensa, ma fino al prossimo Capitolo generale che decider\u00e0 se prorogare la dispensa o revocarla. Se il Capitolo nulla decide in materia, la dispensa s&#8217;intende abrogata.<br \/>\n103 &#8211; I superiori devono esaminarsi ogni tanto sul concetto esatto che hanno del proprio ufficio e sul modo adeguato di compierlo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Allo scopo organizzeranno tra loro degli incontri e parteciperanno, per quanto \u00e8 possibile, a convegni sulla formazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sar\u00e0 di grande giovamento anche lo scambio di idee coi superiori di altri Istituti.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Sezione seconda<\/strong><br \/>\n<strong> Il regime generale<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Art. 3: Il Capitolo generale<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">104 &#8211; Il Capitolo generale, debitamente convocato e riunito, \u00e8 l&#8217;organo supremo del governo interno della Congregazione e la rappresenta: esprime infatti la partecipazione e l&#8217;interesse di ognuno per tutto l&#8217;Istituto. [61]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Capitolo generale, ordinario e straordinario, \u00e8 convocato dal Superiore Generale secondo le norme degli Statuti Generali e del Direttorio dei Capitoli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">105 &#8211; Il Capitolo ordinario \u00e8 convocato ogni sei anni. Quando invece debba essere convocato il Capitolo straordinario sar\u00e0 stabilito dagli Statuti Generali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">106 &#8211; Parteciperanno al Capitolo generale: il Superiore Generale, i Consiglieri, il Procuratore, l&#8217;Economo, il Segretario Generali e i rappresentanti delle (Vice-) Province legittimamente eletti. Presieder\u00e0 il Superiore Generale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Superiore Generale, i Consiglieri, il Procuratore, l&#8217;Economo e il Segretario Generali, anche se non rieletti, restano membri del Capitolo che ha eletto i loro successori fino alla sua conclusione, o fino al termine del primo periodo di sessioni se ve ne saranno delle altre in epoche successive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">107 &#8211; Il Capitolo generale deve rinvigorire la vita apostolica dell&#8217;intero Istituto; rinsaldarne la compagine interna; adattare i suoi ordinamenti e il suo modo di vivere alle necessit\u00e0 della Chiesa e alle esigenze dei tempi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">108 &#8211; Per far fronte a un impegno cos\u00ec grande il Capitolo generale far\u00e0 un esame approfondito dello stato della Congregazione: se \u00e8 rimasta fedele alla sua vocazione missionaria secondo lo spirito del Fondatore e le sue migliori tradizioni; se \u00e8 stata sempre docile all&#8217;appello incessante che le viene da Dio attraverso il mondo e la Chiesa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">109 &#8211; a) Il Capitolo generale deve dare alla Congregazione le &#8220;direttive&#8221; opportune con le quali essa, rinnovandosi di giorno in giorno nello spirito della propria identit\u00e0, possa dedicarsi sempre meglio al servizio della Chiesa e della societ\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) Ecco le facolt\u00e0 del Capitolo generale:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1\u00b0 &#8211; Concedere dispense generali dalle prescrizioni delle Costituzioni, con la maggioranza dei due terzi dei voti, a norma della Costituzione 102-e.<br \/>\n2\u00b0 &#8211; Correggere e abrogare Statuti o farne di nuovi; emanare decreti, confermare o revocare decisioni del Governo generale; concedere provvisoriamente dispense particolari dalle prescrizioni delle Costituzioni in materia disciplinare: sempre con la maggioranza assoluta di voti (cf. CC 102-e, 119).<br \/>\n3\u00b0 &#8211; Cambiare le Costituzioni con la maggioranza dei due terzi di voti, ma il cambiamento deve essere confermato dalla Santa Sede, la quale ha anche il diritto di interpretare autenticamente le Costituzioni.<br \/>\n110 &#8211; a) Il Capitolo generale provvede al Governo generale della Congregazione eleggendo o rieleggendo per sei anni il Superiore Generale, il suo Vicario e gli altri membri del Governo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) Per l&#8217;elezione e rielezione del Superiore Generale e del suo Vicario si richiedono i due terzi dei voti; basta la maggioranza assoluta per l&#8217;elezione o rielezione dei Consiglieri Generali .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">111 &#8211; Il Capitolo generale tratta inoltre eventuali problemi di maggiore importanza che potrebbero sorgere in relazione alla vita e al governo della Congregazione.<\/p>\n<p><strong>Art. 4: Il Governo generale<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">112 &#8211; Il Superiore Generale e i suoi Consiglieri sono corresponsabili del governo di tutta la Congregazione. Essi formano il Governo generale, che \u00e8 l&#8217;organo direttivo ed esecutivo permanente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">113 &#8211; Il Governo generale, con la sua presenza attiva, periodica e dirigente, deve essere l&#8217;ispiratore e l&#8217;animatore del rinnovamento continuo nelle (Vice-) Province.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I. Il Superiore Generale e il suo Vicario<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">114 &#8211; a) Pu\u00f2 essere eletto Superiore Generale ogni sacerdote con voti perpetui, con almeno sette anni di professione perpetua e 35 anni compiuti di et\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) Il Superiore Generale, come supremo Moderatore della Congregazione e Preside del Consiglio Generale, ha prima di tutto il dovere di fare attuare la missione affidata dalla Chiesa al nostro Istituto, promuovendone la vita apostolica secondo le Costituzioni, gli Statuti e le &#8220;Direttive&#8221; del Capitolo generale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) Perci\u00f2 egli visiter\u00e0 direttamente o indirettamente le (Vice-) Province per animare e coordinare la missione della Congregazione in tutti i suoi aspetti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">115 &#8211; a) Il Superiore Generale, a norma del diritto comune e proprio della Congregazione, ha autorit\u00e0 su tutte le Province, Vice-Province, Regioni, comunit\u00e0 e membri dell&#8217;Istituto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) Il Superiore Generale, come primo animatore e coordinatore dell&#8217;Istituto, deve conoscere sempre meglio lo spirito e i bisogni della Chiesa, specialmente nei luoghi affidati al nostro ministero, come pure la missione della stessa Congregazione nella Chiesa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">116 &#8211; a) Il Superiore Generale \u00e8 il rappresentante ufficiale di tutta la Congregazione; cura le debite relazioni dell&#8217;Istituto con la Santa Sede e i rapporti di collaborazione con le altre istituzioni ecclesiastiche e civili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) Il Superiore Generale pu\u00f2 rinunziare al suo ufficio, sia davanti al Capitolo generale, sia davanti ai suoi Consiglieri, ma in questo secondo caso si richiede la conferma della Sede Apostolica. La rinunzia si presume accettata se ha la maggioranza dei due terzi di voti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">117 &#8211; Il Vicario del Superiore Generale viene eletto dal Capitolo generale tra i Consiglieri Generali. Egli fa le veci del Superiore Generale assente o impedito. Se questi lascia la carica o muore, gli succede nell&#8217;ufficio e nel titolo fino al prossimo Capitolo generale ordinario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se il Vicario generale rinunzia o resta impedito, sar\u00e0 sostituito a norma degli Statuti Generali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">II. I Consiglieri Generali<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">118 &#8211; I Consiglieri Generali, da eleggersi dal Capitolo generale, saranno almeno sei. Il loro compito principale \u00e8 quello di promuovere il bene della Congregazione. Dipende dal loro zelo e dalla loro competenza se si mettono in pratica le decisioni del Capitolo generale, se si rende efficiente l&#8217;autorit\u00e0 conferita al Superiore Generale e se tutte le (Vice-) Province cooperano tra loro nel portare avanti l&#8217;attivit\u00e0 missionaria dell&#8217;Istituto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">119 &#8211; Il Consiglio Generale ha le seguenti facolt\u00e0 temporanee, valide cio\u00e8 fino al prossimo Capitolo generale:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1\u00b0 &#8211; Interpretare autenticamente gli Statuti, le prescrizioni dei Direttori e le decisioni dello stesso Capitolo.<br \/>\n2\u00b0 &#8211; Sospendere i decreti del Capitolo generale, informando la Congregazione dei motivi della sospensione.<br \/>\n3\u00b0 &#8211; Emanare nuovi decreti.<br \/>\nSpetta all Capitolo generale confermare o abrogare tali determinazioni. Se non decide nulla, sono perci\u00f2 stesso abrogate (cf. CC 109, b-2).<\/p>\n<p><strong>Art. 5: Gli Ufficiali della Curia generale<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">120 &#8211; Il Consiglio Generale, dopo un&#8217;apposita consultazione, sceglier\u00e0 gli Ufficiali maggiori, vale a dire: il Procuratore, l&#8217;Economo, il Segretario, il Postulatore Generali e costituir\u00e0 quei vari organismi che creder\u00e0 necessari o utili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sezione terza<br \/>\nIl regime (Vice-) Provinciale<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 6: La Provincia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">121 &#8211; La Provincia \u00e8 un&#8217;unit\u00e0 organica della Congregazione, una persona giuridica eretta dal Consiglio Generale, formata da pi\u00f9 comunit\u00e0 sotto lo stesso Superiore, e dotata delle istituzioni necessarie alla sua vita. Mediante le Province la Congregazione pu\u00f2 conseguire pi\u00f9 efficacemente il suo fine attraverso la variet\u00e0 di ministeri e di doni, in comunione con le altre sue componenti e sotto l&#8217;autorit\u00e0 del Governo generale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I. Il Capitolo Provinciale<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">122 &#8211; a) Il Capitolo Provinciale \u00e8 il primo organismo del regime provinciale, formato come persona morale collegiale dai rappresentanti di tutti i suoi membri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) Il Capitolo si compone di membri di diritto e membri di elezione a norma degli Statuti Generali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">123 &#8211; Il Capitolo Provinciale ha il compito di rinnovare e adattare continuamente la vita apostolica e il governo della Provincia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">II. Il Governo Provinciale<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">124 &#8211; Il Superiore Provinciale:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) con i suoi Consiglieri, che condividono con lui le responsabilit\u00e0 della Provincia, costituisce il Governo Provinciale. Questo \u00e8 l&#8217;organo direttivo ed esecutivo permanente, che deve rispondere del suo operato davanti al Capitolo Provinciale.<br \/>\nb) viene designato a norma degli Statuti Generali. Pu\u00f2 essere eletto Superiore Provinciale ogni sacerdote con i voti perpetui, con almeno cinque anni di professione perpetua nella Congregazione e 30 anni compiuti di et\u00e0.<br \/>\n125 &#8211; II Superiore Provinciale, come Moderatore della Provincia e preside del suo Consiglio, ha il compito di dirigere e organizzare la Provincia secondo le Costituzioni e gli Statuti Generali e particolari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">126 &#8211; Il Superiore Provinciale deve essere nel suo ufficio un pastore, un animatore e un coordinatore di tutte le comunit\u00e0 e confratelli della Provincia, dando loro tutte le sue energie per spronarli a vivere degnamente la loro vocazione; a intraprendere e proseguire coraggiosamente i lavori apostolici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">127 &#8211; Il Vicario del Superiore Provinciale sar\u00e0 scelto ordinariamente tra i suoi Consiglieri. Egli fa le veci del Provinciale quando questi \u00e8 impedito o assente; ne prende il posto se lascia l&#8217;ufficio o muore, salvo disposizioni in contrario degli Statuti Provinciali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">128 &#8211; Il Superiore Provinciale, il suo Vicario e i Consiglieri vengono designati per il tempo stabilito negli Statuti Generali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">III. Gli ufficiali e gli organismi Provinciali<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">129 &#8211; Il Capitolo o il Consiglio, secondo gli statuti Provinciali, nominer\u00e0 gli ufficiali della Provincia e creer\u00e0 quegli organismi che crede utili al Governo, come i segretariati, ecc.<\/p>\n<p><strong>Art. 7: La Vice-Provincia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">130 &#8211; La Vice-Provincia, che \u00e8 eretta a persona giuridica dal Consiglio Generale, \u00e8 un raggruppamento di pi\u00f9 comunit\u00e0 e ha origine, per lo pi\u00f9, da una Provincia dalla quale dipende secondo le norme seguenti (131-134):<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">131 &#8211; La Vice-Provincia manifesta la vitalit\u00e0 apostolica della Congregazione, ma specialmente della Provincia-madre. E&#8217; costituita ed eretta per servire la Chiesa specialmente dove questa si trova nello stato di missione. La sua fondazione sar\u00e0 preceduta da un&#8217;ampia consultazione tra i confratelli della Provincia-madre, previo accordo col Governo generale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">132 &#8211; Se una Vice-Provincia non basta completamente a se stessa, ha diritto di chiedere aiuto, in uomini e mezzi, dalla Provincia-madre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">133 &#8211; La Vice-Provincia ha la stessa struttura, gli stessi organismi e la stessa competenza nel modo di conferire gli uffici di ogni Provincia. Perci\u00f2 quanto si dice della Provincia, vale anche per la Vice-Provincia, se il diritto non dice il contrario o ci\u00f2 risulta evidente dalla stessa natura delle cose.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">134 &#8211; La Vice-Provincia, per rendere pi\u00f9 efficiente il suo apostolato, gode di adeguata libert\u00e0 e potere per adattare il suo modo di vivere alle esigenze missionarie locali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 8: Il governo delle comunit\u00e0 nella (Vice-) Provincia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">135 &#8211; La (Vice-) Provincia fonda comunit\u00e0, siano esse case o residenze, mediante le quali vive e lavora, secondo le esigenze dell&#8217;apostolato, a vantaggio della Chiesa locale. Solo il Governo generale pu\u00f2 aprire o chiudere canonicamente una casa, a norma delle prescrizioni della Sede Apostolica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">136 &#8211; Il Superiore della casa deve riunire in tempi stabiliti i confratelli in assemblea perch\u00e9 diano il loro contributo all&#8217;incremento del fervore spirituale della propria comunit\u00e0, promuovano le iniziative apostoliche e prendano le decisioni relative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">137 &#8211; a) Gli Statuti (Vice-) Provinciali, tenendo conto delle diverse situazioni locali, daranno le norme che regolano la vita di ogni comunit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) Tutto ci\u00f2 che gli Statuti (Vice-) Provinciali o i decreti del Capitolo (Vice-) Provinciale rimettono alle deliberazioni comunitarie, deve essere approvato dal Consiglio (Vice-) Provinciale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">138 &#8211; a) Il Superiore della comunit\u00e0 deve essere sacerdote coi voti perpetui, designato a norma degli Statuti Generali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) I Superiori delle comunit\u00e0 vengono designati per il tempo stabilito negli Statuti Generali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">139 &#8211; Il Superiore della comunit\u00e0 deve essere, prima di tutto, un pastore spirituale; poi, rettore e amministratore. Il suo primo dovere \u00e8 servire la comunit\u00e0, perch\u00e9 si formi e si sviluppi in Cristo e tutti uniscano le loro forze per la diffusione del Vangelo. [62]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Deve sentirsi anche, in forza dell&#8217;ufficio, corresponsabile del bene di tutta la Provincia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">140 &#8211; Sar\u00e0 nominato, a norma degli Statuti Generali, il Vicario del Superiore della comunit\u00e0 per supplirlo se assente o impedito, o succedergli a norma degli Statuti Generali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 9: La cooperazione tra le (Vice-) Province<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">141 &#8211; Ogni (Vice-) Provincia svolge la sua attivit\u00e0 missionaria secondo le esigenze delle persone e dei luoghi, ma deve farlo collaborando sempre con tutta la Congregazione per dar modo ai pi\u00f9 forti di aiutare i pi\u00f9 deboli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">142 &#8211; Quando alcune (Vice-) Province devono affrontare problemi similari, specialmente in materia di apostolato o di formazione, \u00e8 molto vantaggioso che tali problemi siano proposti e discussi in comune, in fraterna unione di mente e di cuore, per trovare una soluzione comune che sia di maggiore utilit\u00e0 alla Chiesa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">143 &#8211; Per promuovere questa collaborazione il Governo generale deve favorire le riunioni tra le varie Province. E&#8217; questo infatti il suo compito: animare e coordinare l&#8217;attivit\u00e0 missionaria di tutta la Congregazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sezione quarta<br \/>\nI beni temporali della Congregazione<\/p>\n<p><strong>Art. 10: Uso dei beni temporali<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">144 &#8211; a) I congregati devono usare dei beni temporali per quei fini per cui \u00e8 1ecito impiegarli, cio\u00e8: per il loro onesto sostentamento; per le opere di apostolato e di carit\u00e0, specialmente verso i poveri; e per il decoro del culto divino. [63]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) Nel procurarsi i mezzi necessari per il sostentamento e le opere, terranno lontana ogni preoccupazione eccessiva, affidandosi alla provvidenza del Padre celeste. [64]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) Il diritto di disporre dei beni temporali appartiene ai Superiori, ai Consigli e ai Capitoli, a norma delle Costituzioni e degli Statuti, fermo restando il diritto comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sezione quinta<br \/>\nL&#8217;uscita dalla Congregazione<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">145 &#8211; Dai voti temporanei o perpetui, emessi nella nostra Congregazione, possono dispensare solo il Sommo Pontefice e il Superiore Generale. I voti s&#8217;intendono emessi sotto questa condizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">146 &#8211; I congregati possono essere dimessi a norma del diritto comune. In caso di dimissione, i voti sono sciolti dopo la conferma del decreto di dimissione da parte della Santa Sede. Se invece la dimissione \u00e8 ipso iure, dopo la dichiarazione del fatto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">147 &#8211; Il decreto di dimissione, dato a norma del diritto, deve essere comunicato al pi\u00f9 presto al confratello interessato, dandogli insieme la facolt\u00e0 di ricorrere, entro dieci giorni, alla Santa Sede con effetto sospensivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">148 &#8211; Chi lascia la Congregazione perch\u00e9 \u00e8 scaduto il tempo dei voti temporanei, o perch\u00e9 ha ottenuto l&#8217;indulto di secolarizzazione o laicizzazione, o perch\u00e9 \u00e8 stato dimesso, non pu\u00f2 rivendicare nulla per qualsiasi attivit\u00e0 svolta nella Congregazione. Ma se chi lascia la Congregazione o ne \u00e8 stato dimesso non \u00e8 in grado di provvedere a se stesso coi propri beni o col proprio lavoro, la Congregazione \u00e8 tenuta a dargli, in questo frattempo, un sussidio caritativo secondo le istruzioni della Santa Sede.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Decreti sulla Povert\u00e0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A &#8211; Decreto di Pio X del 31 agosto 1909<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perch\u00e9 per l&#8217;avvenire non sorgano pi\u00f9 controversie circa il voto di povert\u00e0 emesso nella Congregazione del Santissimo Redentore, fondata da sant\u2019Alfonso Maria de&#8217; Liguori, il nostro Santissimo Padre Papa Pio X, dopo matura riflessione, nell&#8217;udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi, ordin\u00f2 di pubblicare la seguente Dichiarazione, da osservarsi in perpetuo da tutti i singoli Superiori e Soggetti della medesima Congregazione del Santissimo Redentore:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. I membri della Congregazione del Santissimo Redentore emettono il voto semplice di povert\u00e0 e di perfetta vita comune. Essi, in forza di questo voto:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. &#8211; conservano soltanto il dominio radicale dei propri beni col diritto di percepire frutti o rendite da essi provenienti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. &#8211; non possono acquistare nessuna nuova propriet\u00e0 fuori di quella proveniente da eredit\u00e0 o donazione di parenti, purch\u00e9 il titolo di acquisizione non sia esistito in maniera certa e formale prima dell&#8217;emissione dei voti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. &#8211; coi frutti o rendite dei loro beni non potranno aumentare la somma capitale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5. &#8211; non possono disporre dei loro beni n\u00e9 per atto inter vivos, n\u00e9 per morte. Di essi devono disporre solo a favore dei congiunti fino al quarto grado [65] inclusivo, sia che si tratti di consanguineit\u00e0, sia di affinit\u00e0, non per\u00f2 spirituale; o in favore della Congregazione, o per Messe per s\u00e9 o per i congiunti o anche, ma con il permesso del Superiore Generale o Provinciale, per una determinata opera pia in favore di terzi;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">6. &#8211; dei frutti dei loro beni o rendite devono disporre quanto prima sar\u00e0 loro moralmente possibile;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">7. &#8211; ma non possono disporre diversamente di quanto \u00e8 stato stabilito per i propri beni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">8. &#8211; possono e devono disporre, allo stesso modo, se ne avessero, delle rendite di terre o di locazioni, delle pensioni, vitalizi e simili;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">9. &#8211; ma non possono avere alcun deposito in nome proprio, sotto qualunque pretesto o ragione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">10. &#8211; e non possono ritenere alcuna amministrazione n\u00e9 dei propri beni n\u00e9 dei loro frutti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La presente Dichiarazione non solo avr\u00e0 forza di Statuto perpetuo o Costituzione, ma anche di Decreto e Mandato Apostolico, togliendo agli stessi Capitoli Generali la facolt\u00e0 di mitigare o mutare, in tutto o in parte, il tenore della stessa Dichiarazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Affinch\u00e9 poi tutti i soggetti della Congregazione del Santissimo Redentore possano meritare di ricevere sempre pi\u00f9 abbondanti le benedizioni del cielo e la valida protezione del loro Legislatore e Padre sant\u2019Alfonso M. de&#8217; Liguori e di san Clemente M. Hofbauer, propagatore insigne della medesima Congregazione, lo stesso Beatissimo Padre ha caldamente esortato a conformarsi alla suddetta Dichiarazione nonostante qualunque cosa in contrario, anche se di notevole importanza.<\/p>\n<p>Roma, 31 agosto 1909.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Fr. Jos.C. VIVES &#8211; Pref.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Vinc. La Puma<\/p>\n<p><strong>B &#8211; Decreto di Benedetto XV del 7 maggio 1918<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il SS.mo Signore Nostro Papa Benedetto XV, dietro relazione del sottoscritto Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi, per prevenire qualsiasi dubbio o controversia che potrebbero sorgere nella Congregazione del SS.mo Redentore, fondata da sant\u2019Alfonso Maria de&#8217; Liguori, sulla validit\u00e0 e l&#8217;estensione del voto di povert\u00e0 a motivo del Codice di Diritto Canonico, sul dubbio proposto dal Rev.mo p. Patrizio Murray, ha ordinato di rispondere quanto segue:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1) I soggetti della Congregazione de] SS.mo Redentore sono vincolati anche per il futuro dal Decreto emanato il 31 agosto 1909 da questa Sacra Congregazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2) Coloro per\u00f2 che professano nella Congregazione, dopo l&#8217;entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico, cio\u00e8 dopo il 19 maggio del corrente anno 1918:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) a norma del can. 569 n. 3 dovranno fare testamento, che non potranno mutare se non a norma del can. 583 n. 2;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) a norma del can. 583 n. 1, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, \u00e8 loro proibito di rinunziare, a titolo grazioso per atto inter vivos, al dominio dei propri beni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Roma, giorno e anno di cui sopra.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L. + S.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">J. Card. TONTI, Prefetto<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">RODOLFO Vesc. CANOPITAN., Segretario<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>APPENDICE<\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: left;\"><strong>FORMULE DI PROFESSIONE<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le formule qui proposte contengono solo gli elementi giuridicamente indispensabili nella liturgia. Sono formule quindi sufficienti per l&#8217;emissione dei voti, ma permettono alla Provincia e allo stesso candidato di fare quelle aggiunte che appaiono pi\u00f9 conformi al carattere e alla spiritualit\u00e0 di ognuno, purch\u00e9 si seguano quei principi che sono indicati nel nuovo rito della Congregazione del Culto Divino.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>I &#8211; Formula per la professione temporanea<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>II candidato dice:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Eterno Dio, che hai realizzato nel tuo Figlio il mistero della salvezza e nella Chiesa hai reso partecipi gli uomini dell&#8217;opera della redenzione, io, N.N., mosso dal tuo Spirito, voglio dedicarmi a Te, con tutto il mio essere, seguendo da vicino Cristo Salvatore del mondo. A tal fine, liberamente, con questo mio atto, scelgo di condurre una vita cristiana con la professione dei consigli evangelici, emettendo (per uno&#8230; tre anni) i voti di castit\u00e0, povert\u00e0, ubbidienza, secondo lo spirito e la Regola della Congregazione del Santissimo Redentore. Perci\u00f2 mi obbligo a condurre una vita ripiena di carit\u00e0 fraterna e di zelo apostolico in questa stessa Congregazione fondata da sant\u2019Alfonso specialmente per l&#8217;evangelizzazione dei poveri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mi assista sempre la grazia di Dio, il patrocinio della Beata Vergine Maria e la cooperazione dei miei confratelli.<\/p>\n<p>II superiore accetta la professione dei voti:<\/p>\n<p>Ed io ti accolgo fraternamente come congregato professo coi voti religiosi nella Congregazione del Santissimo Redentore: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.<\/p>\n<p>La comunit\u00e0 conclude:<\/p>\n<p>Amen.<\/p>\n<p><strong>II &#8211; Formula per la professione perpetua<\/strong><\/p>\n<p><strong>II candidato dice:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Eterno Dio, che hai realizzato nel tuo Figlio il mistero della salvezza e nella Chiesa hai reso partecipi gli uomini dell&#8217;opera della redenzione, io, N.N., mosso dal tuo Spirito, voglio dedicarmi a Te con tutto il mio essere, seguendo da vicino Cristo, Salvatore del mondo. A tal fine, liberamente, con questo atto, scelgo di condurre una vita cristiana con la professione dei consigli evangelici, emettendo i voti perpetui di castit\u00e0, povert\u00e0, ubbidienza, insieme al voto e giuramento di perseveranza fino alla morte, secondo lo spirito e la regola della Congregazione del Santissimo Redentore. Perci\u00f2 mi obbligo a condurre una vita ripiena di carit\u00e0 fraterna e di zelo apostolico in questa stessa Congregazione, fondata da sant\u2019Alfonso specialmente per l&#8217;evangelizzazione dei poveri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mi assista sempre la grazia di Dio, il patrocinio della Beata Vergine Maria e la cooperazione dei miei confratelli.<\/p>\n<p><strong>Il superiore accetta la professione dei voti:<\/strong><\/p>\n<p>Ed io ti accolgo fraternamente come congregato professo coi voti religiosi perpetui nella Congregazione del Santissimo Redentore: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.<\/p>\n<p><strong>La comunit\u00e0 conclude:<\/strong><\/p>\n<p>Amen.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>III &#8211; Formula per la rinnovazione della professione temporanea<\/strong><\/p>\n<p><strong>II candidato dice:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perseverando con fiducia a seguire Cristo, Salvatore del mondo, nella Congregazione del Santissimo Redentore, io N.N. rinnovo i voti di castit\u00e0, di povert\u00e0 e di ubbidienza, per accrescere in me e in tutta la Congregazione lo zelo apostolico a vantaggio di tutta la Chiesa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La comunit\u00e0 conclude:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Amen.<\/p>\n<p><strong>IV. Formula per rinnovare l&#8217;atto della professione (St. 080)<\/strong><\/p>\n<p>Io, N.N. perseverando con fedelt\u00e0 a seguire Cristo, Salvatore del mondo, rinnovo i voti di castit\u00e0, di povert\u00e0 e d&#8217;ubbidienza, insieme al voto e giuramento di perseveranza, secondo lo spirito e la regola della Congregazione del Santissimo Redentore, per accrescere in me e in tutta la Congregazione lo zelo apostolico a vantaggio di tutta la Chiesa. Amen.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>NOTE<\/strong><\/h3>\n<p>[1] Cf. Spic. Hist. 1968, p. 400.<br \/>\n[2] LG 48; AG 2. 35.<\/p>\n<p>[3] SC 9.<\/p>\n<p>[4] CD 13; PO 6; LG 8.<\/p>\n<p>[5] EN 9, 30-34.<\/p>\n<p>[6] AG 2-4. 8.<\/p>\n<p>[7] LG 2-4; UR 2.<\/p>\n<p>[8] GS 3. 12; AG 3.<\/p>\n<p>[9] SC 9.<\/p>\n<p>[10] AG 15.<\/p>\n<p>[11] GS 44; AG 10. 11. 17.<\/p>\n<p>[12] CD 33. 35.<\/p>\n<p>[13] GS 3.<\/p>\n<p>[14] GS 11, 22. 41; AG 11; cfr. CD 13.<\/p>\n<p>[15] Cf. AG 25; CR 42-48.<\/p>\n<p>[16] PO 15. 18.<\/p>\n<p>[17] PO 12. 18.<\/p>\n<p>[18] PC 6. 15; PO 18.<\/p>\n<p>[19] DV 7. 21. 25.<br \/>\n[20] SC 5. 7. 10.<\/p>\n<p>[21] DCVR 9; cfr. SC 48.<\/p>\n<p>[22] SC 13; PC 6; PO 8.<\/p>\n<p>[23] ES 11, 21; SC 12.<\/p>\n<p>[24] LG 56; PO 18.<\/p>\n<p>[25] LG 66-67.<\/p>\n<p>[26] PO 13, 18.<\/p>\n<p>[27] AG 24.<\/p>\n<p>[28] PO 18.<\/p>\n<p>[29] SC 110.<\/p>\n<p>[30] RC 2.<\/p>\n<p>[31] LG 3. 44; PC 5; AG 24.<\/p>\n<p>[32] LG 44.<\/p>\n<p>[33] LG 44; PC 25.<\/p>\n<p>[34] LG 41; PO 14; PC 8.<\/p>\n<p>[35] PO 16; PC 12.<\/p>\n<p>[36] PO 16.<\/p>\n<p>[37] PC 12.<\/p>\n<p>[38] PO 17; PC 13.<\/p>\n<p>[39] AG 11.<\/p>\n<p>[40] PC 13.<\/p>\n<p>[41] PO 15; PC 14.<\/p>\n<p>[42] PC 14.<\/p>\n<p>[43] PC 2a.<\/p>\n<p>[44] PC 8. 18; OT 19.<\/p>\n<p>[45] GE 2; OT 11; PC 5. 8; AG 25.<\/p>\n<p>[46] PC 24.<\/p>\n<p>[47] AG 23; LG 12; PC 24.<\/p>\n<p>[48] OT 6. 7. 11; PO 16.<\/p>\n<p>[49] PC 6.<\/p>\n<p>[50] OT 9; AG 25.<\/p>\n<p>[51] PC 18.<\/p>\n<p>[52] OT 4. 5. 6.<\/p>\n<p>[53] OT 6.<\/p>\n<p>[54] OT 8. 17; PO 19.<\/p>\n<p>[55] LG 13; GS 31. 75; PC 14.<\/p>\n<p>[56] ES 11. 18.<\/p>\n<p>[57] GS 32.<\/p>\n<p>[58] SC 1; PC 2-4.<\/p>\n<p>[59] PC 14; ES II, 18.<\/p>\n<p>[60] cfr. CJC 591. 593.<\/p>\n<p>[61] PC 14.<\/p>\n<p>[62] PC 14; CD 16; LG 27.<\/p>\n<p>[63] PO 17.<\/p>\n<p>[64] PC 13; PO 17.<\/p>\n<p>[65] Qui bisogna leggere \u201cottavo grado\u201d, secondo il CJC (1983), 108.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Costituzioni della Congregazione del Santissimo Redentore &nbsp; LA MISSIONE DELLA CONGREGAZIONE DEL SS. REDENTORE NELLA CHIESA 1 &#8211; La Congregazione del SS. Redentore, fondata da sant\u2019Alfonso, \u00e8 un istituto religioso, missionario, clericale, con diversit\u00e0 di riti. E&#8217; di diritto pontificio ed esente. Ha per fine &#8220;di seguitare l&#8217;esempio del nostro Salvatore Ges\u00f9 Cristo in predicare [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":0,"parent":1297,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_mi_skip_tracking":false},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cssr.news\/italian\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1299"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cssr.news\/italian\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cssr.news\/italian\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cssr.news\/italian\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cssr.news\/italian\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1299"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.cssr.news\/italian\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1299\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1353,"href":"https:\/\/www.cssr.news\/italian\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1299\/revisions\/1353"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cssr.news\/italian\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1297"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cssr.news\/italian\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1299"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}