Costituzioni

Costituzioni
della
Congregazione del Santissimo Redentore

 

LA MISSIONE DELLA
CONGREGAZIONE DEL SS. REDENTORE
NELLA CHIESA

1 – La Congregazione del SS. Redentore, fondata da sant’Alfonso, è un istituto religioso, missionario, clericale, con diversità di riti. E’ di diritto pontificio ed esente.

Ha per fine “di seguitare l’esempio del nostro Salvatore Gesù Cristo in predicare ai poveri la divina parola, come egli già disse di se stesso: Evangelizare pauperibus misit me”. [1]

Così la Congregazione partecipa alla missione della Chiesa, la quale, come universale sacramento di salvezza, è per sua natura tutta missionaria. [2]

Attua questa partecipazione col fervore missionario che la porta ad annunziare la buona novella ai popoli “più privi e destituiti di spirituali soccorsi”, specialmente ai poveri.

“Sèguita l’esempio di Cristo” con la vita apostolica, che fonde insieme la vita di speciale dedicazione a Dio e l’attività missionaria dei Redentoristi.

2 – Per attuare la sua missione nella Chiesa la Congregazione riunisce degli uomini che vivendo in comune, pur attendendo ciascuno al proprio ministero, formano un sol corpo missionario nel quale sono organicamente inscritti con la professione religiosa.

Tutti i Redentoristi, quali collaboratori, soci e ministri di Gesù Cristo nella grande opera della Redenzione, mossi dallo spirito degli Apostoli, pervasi dallo zelo del Fondatore, fedeli alle tradizioni dei loro predecessori e attenti ai segni dei tempi:

– sono mandati ad annunziare ai poveri il Messaggio della salvezza (Cap. I);
– formano una comunità apostolica (Cap. II);
– dedicata in modo particolare al Signore (Cap. III);
– sorretta da solida formazione (Cap. IV);
– e da adeguate forme di governo (Cap. V).

CAPITOLO I

L’OPERA MISSIONARIA DELLA CONGREGAZIONE

Sezione prima
L’Evangelizzazione dei poveri

3 – Gli uomini più abbandonati, ai quali in modo speciale è inviata la Congregazione, sono coloro che non hanno potuto avere ancora dalla Chiesa mezzi sufficienti di salvezza; coloro che non hanno ascoltato mai il suo messaggio, o non lo ascoltano più come “buona novella”; e infine coloro che sono danneggiati dalla divisione della Chiesa.

La Congregazione rivolge la sua sollecitudine apostolica anche ai fedeli che hanno un’ordinaria assistenza pastorale, perché, rafforzati nella fede, si convertano continuamente a Dio e attestino la loro fede nella vita di ogni giorno. [3]

4 – Tra i gruppi più bisognosi di aiuti spirituali cercheranno con più premura i poveri, i deboli, gli oppressi, la cui evangelizzazione costituisce il segno dell’opera messianica (cf. Lc 4, 18) e coi quali Cristo ha voluto in qualche modo identificarsi (cf. Mt 25, 40). [4]

5 – La preferenza per le istanze pastorali più urgenti o per l’evangelizzazione vera e propria e l’opzione a favore dei poveri rappresentano la stessa ragione d’essere della Congregazione nella Chiesa e il distintivo della sua fedeltà alla vocazione ricevuta.

Il mandato poi di evangelizzare i poveri, affidato alla Congregazione, abbraccia tutta la persona umana che deve essere liberata e salvata. I congregati hanno il dovere di proclamare apertamente il Vangelo, solidarizzare coi poveri, promuovere i loro diritti fondamentali alla giustizia e alla libertà, usando tutti quei mezzi che sono insieme conformi al Vangelo ed efficaci. [5]

Sezione seconda
L’opera dell’evangelizzazione

Art. 1: Il Vangelo della salvezza

6 – Ogni Redentorista, sempre docile al magistero della Chiesa, deve essere in mezzo al mondo un servo umile e audace della buona novella di Cristo, Redentore e Signore, principio e modello dell’umanità rinnovata. [6]

Questa buona novella ha per oggetto peculiare “l’abbondanza della Redenzione”, cioè l’amore di Dio Padre che “ci ha amati per primo e ha mandato il suo Figlio nel mondo come vittima di espiazione per i nostri peccati” (1Gv 4, 10) e che, per mezzo dello Spirito Santo, vivifica ognuno che crede in lui. [7]

Questa redenzione raggiunge tutto l’uomo, perfeziona e trasfigura tutti i valori umani per ricapitolare in Cristo tutte le cose (cf. Ef 1, 10; 1Cor 3, 23) e tutte condurle al loro fine: una nuova terra e un nuovo cielo (cf. Ap 21, 1).

Art. 2: L’Evangelizzazione

7 – Quali testimoni del vangelo della grazia di Dio (cf. At 20, 24), i Redentoristi proclamano, prima di tutto, l’altissima vocazione dell’uomo e del genere umano. Perché se essi sanno che tutti gli uomini sono peccatori, sanno altresì che questi stessi uomini, nelle profondità del loro essere, sono stati eletti, salvati e riuniti in Cristo (cf Rm 8, 29). [8]

Cercheranno perciò di andare incontro al Signore dove egli già si trova ed è operante in modo misterioso.

8 – Valuteranno assiduamente che cosa fare o dire, secondo le circostanze: se annunziare Cristo esplicitamente o limitarsi alla testimonianza silenziosa della presenza fraterna.

9 – Quando le circostanze rendono impossibile l’annunzio diretto, immediato e totale del Vangelo, allora i missionari devono offrire la testimonianza della carità di Cristo con grande pazienza, prudenza e fiducia, cercando in tutti i modi di rendersi prossimo di ognuno.

Questa offerta della carità si compie con la preghiera, col servizio sincero verso gli altri e con la testimonianza della vita, in qualunque modo si renda.

Tale metodo di evangelizzazione prepara gradualmente le vie del Signore e realizza la vocazione missionaria dei Redentoristi.

10 – Dalla testimonianza della vita e della carità sorge la testimonianza della parola (cf. Rom 10, 17) secondo le possibilità del momento e le attitudini personali. E’ proprio questa la missione principale dei Redentoristi nella Chiesa: la proclamazione esplicita della Parola di Dio in vista della conversione fondamentale.

Quando sarà giunto il momento e il Signore aprirà loro la porta della predicazione (cf. Col 4, 3), i congregati sempre pronti a testimoniare quella speranza che è in loro (1Pt 3, 15), integrando la testimonianza silenziosa della presenza fraterna con quella della parola, annunzieranno con fiducia e costanza il mistero di Cristo (cf. At 4, 13, 29, 31).

Per collaborare sempre più efficacemente al mistero della redenzione di Cristo, invocheranno senza mai stancarsi lo Spirito Santo: è lui che dispone ogni cosa, suggerisce le parole più adatte e apre le vie del cuore.

Art. 3: Il fine dell’attività missionaria

11 – Avendo ricevuto in dono il ministero della riconciliazione, i congregati annunziano agli uomini il messaggio della salvezza e “il momento favorevole” (2Cor 6, 2) perché si convertano e credano al Vangelo (cf. Mc 1, 15), vivano veramente il loro battesimo e rivestano l’uomo nuovo (cf. Ef 4, 24).

I Redentoristi sono dunque gli “apostoli della conversione”, perché la loro predicazione mira principalmente a spingere gli uomini a mettersi dalla parte di Cristo, mediante una scelta di vita radicale e decisiva, e a condurli con forza e dolcezza a una conversione continua e totale. [9]

12 – Ma la conversione individuale si realizza all’interno di una comunità ecclesiale. Perciò tutta l’attività missionaria deve tendere a creare e consolidare tali comunità di fedeli che siano capaci di vivere degnamente la vocazione alla quale sono stati chiamati, svolgendo la triplice funzione: sacerdotale, profetica e regale, che Dio ha loro affidato. [10]

I Missionari conducono poi gli uomini così convertiti alla partecipazione piena della Redenzione che agisce nella Liturgia, specialmente nel sacramento della riconciliazione in cui viene annunziato e celebrato in modo meraviglioso il Vangelo della misericordia di Dio in Cristo e, soprattutto, nell’Eucaristia in cui si costruisce la Chiesa.

In tal modo la comunità cristiana diventa nel mondo un segno della presenza divina, perché nel sacrificio eucaristico essa si unisce incessantemente al Padre per mezzo di Cristo, generosamente alimentata dalla Parola di Dio rende testimonianza al Cristo, e intraprende la via della carità ricca di spirito apostolico.

Sezione terza
Come attuare l’evangelizzazione

Art. 4: Il dinamismo missionario

13 – La Congregazione cerca di attuare il suo mandato con iniziative coraggiose e serio impegno.

Chiamata da Dio a compiere fedelmente in epoche diverse la sua opera missionaria, nel modo di realizzarla essa segue l’evoluzione dei tempi.

14 – Infatti l’apostolato della Congregazione è caratterizzato, più che da alcune forme di attività, dal suo dinamismo missionario, cioè dall’evangelizzazione propriamente detta e dal servizio prestato a quegli uomini e a quei gruppi che sono più abbandonati e poveri, per le condizioni spirituali e sociali.

15 – Perciò la sua missione esige che i congregati siano liberi e pronti, sia per i gruppi che devono evangelizzare, sia per i mezzi che devono impiegare in quest’opera di salvezza.

Essendo loro dovere la ricerca continua di nuove iniziative apostoliche, sotto la guida della legittima autorità, essi non possono lasciarsi vincolare da quelle forme e strutture che renderebbero non più missionaria la loro attività. Ma tenteranno con sagacia di scoprire nuove vie per portare il Vangelo a ogni creatura (cf. Mc 16, 15).

16 – Sotto questo aspetto, merita grande stima l’immenso lavoro missionario compiuto dai nostri attraverso i secoli, impiegando tanti mezzi diversi per adeguarsi alle necessità dei differenti paesi. Per il futuro verrà ugualmente accolta nella Congregazione qualunque iniziativa che si ritenga in sintonia con la propria carità pastorale.

17 – Spetta al Capitolo (Vice-) Provinciale, col consenso del Consiglio Generale, giudicare se determinate priorità apostoliche, già prese o da prendersi, siano conformi o no all’indole missionaria della Congregazione.

E’ chiaro perciò che tutti i congregati, specialmente nei Capitoli, devono interrogarsi frequentemente sulle forme di evangelizzazione in uso nella propria regione: se sono rispondenti alle aspettative della Chiesa e del mondo; se bisogna rinnovare i metodi apostolici e come, così da ritenere quelli ancora validi, correggere i difettosi, eliminare gli inutili. [11]

Art. 5: La collaborazione nella Chiesa

18 – La natura della loro specifica carità pastorale deve portare le comunità e i singoli congregati ad armonizzare le loro attività con le iniziative della Chiesa universale e locale. [12]

Perché se la Congregazione si è assunto il compito di servire Cristo nella Chiesa, non può nello stesso tempo non servire la Chiesa.

Benché i congregati, per il loro ministero a favore di tutta la Chiesa, siano sottoposti principalmente, anche per il voto di ubbidienza, all’autorità del Sommo Pontefice, tuttavia, secondo i principi dell’esenzione, per quanto riguarda il ministero particolare che svolgono in una Chiesa locale, sono sottoposti altresì all’Ordinario del luogo.

In pratica, dunque, i congregati, per creare e promuovere la collaborazione apostolica, devono inserirsi nelle opere e nelle strutture missionarie della diocesi e della regione dove lavorano, con uno spirito di sincero servizio e generosa disponibilità, secondo le necessità più urgenti della Chiesa e dei tempi, tenendo presenti sia la pastorale organica della regione, sia il carisma proprio della Congregazione.

Art. 6: Dialogo col mondo

19 – Per uno sviluppo efficiente dell’attività missionaria non basta collaborare con la Chiesa, ma occorre anche una conoscenza esatta e pratica del mondo. Con esso perciò i congregati devono aprire con fiducia un dialogo missionario.

Interpretando con fraterna solidarietà i problemi che travagliano gli uomini, cerchino di discernere in essi i veri segni della presenza o del disegno di Dio. [13]

I congregati sanno che, in realtà, solo nel mistero del Verbo incarnato si illumina veramente il mistero dell’uomo e la sua integrale vocazione. In tal modo rendono presente l’opera della redenzione nella sua totalità e attestano che chiunque segue Cristo, uomo perfetto, diventa a sua volta più uomo. [14]

Il Missionario Redentorista

20 – Forti nella fede, lieti nella speranza, ferventi nella carità, ardenti nello zelo, coscienti della propria debolezza, perseveranti nella preghiera, i Redentoristi, da uomini apostolici e veri figli di sant’Alfonso, seguendo con gioia il Salvatore Gesù, partecipano del suo mistero, lo annunziano con semplicità evangelica di vita e di parola e, rinnegando se stessi, sono sempre pronti ad affrontare ogni prova per portare agli uomini l’abbondanza della Redenzione. [15]

CAPITOLO II

LA COMUNITA’ APOSTOLICA

Art. 1: La comunità

21 – I Redentoristi, per rispondere alla loro missione nella Chiesa, svolgono l’attività missionaria riuniti in comunità. Infatti, la forma apostolica di vita in comune è il mezzo più efficace per spianare la via alla carità pastorale.

Ecco dunque la legge fondamentale per la vita dei congregati: vivere nella comunità e, per mezzo della comunità, svolgere l’attività apostolica. Perciò, nell’accettare qualunque lavoro missionario, bisogna tener sempre presente l’aspetto comunitario.

Ma la comunità non è solo unione materiale di persone; è anche comunione fraterna di anime.

22 – La vita comunitaria fa si che i congregati, ad imitazione degli Apostoli (cf. Mc 3, 14; At 2, 42-45; 4, 22), in un rapporto di sincera amicizia, mettano insieme preghiere e propositi, lavori e dolori, successi e insuccessi, e anche i beni materiali, per servire il Vangelo.

Le forme concrete di questa vita comune saranno regolate secondo le necessità dell’evangelizzazione e le esigenze della carità fraterna, tenendo presente che il termine “comunità” abbraccia sia l’intera Congregazione, sia la (Vice-) Provincia, sia la comunità locale o personale.

Art. 2: La presenza di Cristo nella comunità

23 – I congregati, chiamati a continuare la presenza e la missione redentrice di Cristo nel mondo, fanno della sua persona il centro della loro vita, sforzandosi di aderire a lui sempre più saldamente. Così è presente nel cuore della comunità lo stesso Redentore col suo Spirito di amore per formarla e sostenerla. Quanto più stretta è la loro unione con Cristo, tanto maggiore sarà la loro unione reciproca.

24 – Per partecipare veramente all’amore del Figlio verso il Padre e verso gli uomini, coltiveranno lo spirito di contemplazione che sviluppa e rinforza la fede. [16]

Saranno così in grado di riconoscere Dio nelle persone e nelle vicende di ogni giorno; cogliere nella sua vera luce il suo disegno di salvezza e distinguere la realtà dall’illusione.

25 – Siano docili all’azione dello Spirito Santo che non cessa mai di operare per conformarci a Cristo, perché abbiamo gli stessi sentimenti che furono in Cristo (cf. Fil 2, 5 ss), il suo stesso pensiero (cf. 1Cor 2, 16). E’ ancora lui che ci spinge interiormente all’apostolato in una diversità di ministeri. [17]

Diversi infatti sono i carismi, conferiti ai singoli e alle comunità “secondo la misura del dono di Cristo” (Ef. 4, 7), ma uno solo è lo Spirito (cf. 1Cor 12, 4).

Art. 3: Comunità di preghiera

26 – Ricordino sempre i congregati il monito del Signore: “Bisogna sempre pregare senza mai stancarsi” (Lc 18, 1). Così fecero i discepoli della prima comunità ecclesiale: “Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere (At 2, 42)”; “erano assidui e concordi nella preghiera… con Maria, la madre di Gesù (At 1, 14)”.

In tal modo cercheranno, con tutte le forze, di rivivere in se stessi lo spirito di preghiera di sant’Alfonso.

27 – Troveranno Cristo specialmente nei grandi segni della salvezza. Alimentino perciò la loro vita comunitaria con la dottrina evangelica, con la sacra liturgia e specialmente con l’Eucaristia. [18]

28 – La Parola di Dio costituisce per la Chiesa un valido sostegno, mentre per i figli della Chiesa rappresenta la sicurezza della fede, il cibo dell’anima, una sorgente pura e perenne di vita spirituale. [19]

Perciò i congregati, quali dispensatori della rivelazione del mistero di Cristo in mezzo agli uomini, devono restare in contatto assiduo con questa parola viva e vivificante fino a farla propria mediante le frequenti letture e le celebrazioni comunitarie. Così ravviveranno la loro fede e saranno apostoli ben preparati per ogni opera buona (cf. 2Tm 3, 16).

29 – Nella liturgia e specialmente nell’Eucaristia, sorgente e culmine di tutta la vita apostolica e segno della solidarietà missionaria, i congregati trovano presente, per riviverlo, il mistero di Cristo, Salvatore degli uomini. [20]

Perciò i sacerdoti diano la massima importanza alla celebrazione quotidiana del Sacrificio Eucaristico. Gli altri, non sacerdoti, vi prendano parte ogni giorno, tenendo conto delle condizioni di vita e di lavoro della propria comunità. [21]

30 – Poiché i congregati vivono e lavorano in comunità, si riuniranno insieme per pregare. Ogni comunità, con l’approvazione dei legittimi superiori, si sceglierà quelle forme di preghiera comunitaria che esprimano la loro unità e fomentino lo spirito missionario. [22]

Oltre la celebrazione liturgica, cioè la Messa e l’Ufficio divino, i congregati hanno il diritto e il dovere di dedicare almeno un’ora al giorno alla preghiera. Questa preghiera può farsi in privato o in comune.

Quante volte al giorno debbano adunarsi per la preghiera comune, sarà determinato dagli Statuti Generali e precisato dal regolamento di ogni comunità.

31 – Per rendere più intima e fruttuosa la partecipazione al sacrosanto mistero eucaristico e alla vita liturgica e nutrire con un cibo più solido tutta la loro vita spirituale, i congregati, dentro e fuori casa, diano un’importanza prioritaria alla preghiera mentale (cf. Mt 6, 6).

Questa sarà rivolta principalmente alla contemplazione dei misteri della nostra Redenzione. [23]

Per gli esercizi spirituali decideranno gli Statuti Generali.

32 – Si prendano come modello e patrona la Vergine Maria. Ella, procedendo nel cammino della fede e abbracciando con tutta l’anima il disegno salvifico di Dio, consacrò totalmente se stessa in qualità di ancella del Signore alla persona e all’opera del Figlio suo. Perciò ha sempre collaborato e continua a collaborare al mistero della Redenzione, soccorrendo perpetuamente, in Cristo, il popolo di Dio. L’amino, dunque, come Madre, con tenerezza filiale. [24]

Diffondano con zelo specialmente il suo culto liturgico e celebrino le sue feste con particolare fervore. [25]

Seguendo la tradizione alfonsiana, tutti i congregati onoreranno ogni giorno la B. Vergine. Si raccomanda a tutti la recita del S. Rosario per ricordare con gratitudine e rivivere i misteri di Cristo ai quali ella intimamente partecipò.

33 – Di fronte alle necessità del nostro tempo si sforzeranno di imitare lo zelo apostolico del Fondatore, e avranno sommamente a cuore il suo senso ecclesiale come criterio di valutazione.

Per ottenerlo cercheranno di conoscerne la vita e studiarne le opere.

Art. 4: Comunità di persone

34 – Una comunità cristiana già si stabilisce in ogni rapporto umano tra confratelli: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18, 20). Questo adunarsi nel nome di Cristo esprime quell’amicizia evangelica che anima ogni comunità apostolica anche sotto l’aspetto giuridico e amministrativo: nutre quindi e promuove anche la vita comunitaria dei congregati.

35 – Perciò nella comunità tutti sono uguali e tutti sono compartecipi e corresponsabili, ciascuno a suo modo, nel porre in atto la vita e la missione intrapresa.

36 – La comunità deve promuovere lo sviluppo della persona umana, favorire le relazioni reciproche e stabilire rapporti veramente fraterni. Ciò presuppone il più gran rispetto delle persone e delle loro capacità e qualità, promovendo in tutti una maggiore maturità e responsabilità e offrendo ad ognuno la possibilità di scelte personali.

37 – In tal modo si nutre e si rinforza la vita e il fervore di ogni comunità, sia per quanto riguarda la vita comunitaria interna, sia per l’opera di evangelizzazione affidata ai confratelli. Ne risulterà un proficuo e continuo scambio di energie tra la comunità e i suoi membri: così la comunità si pone al servizio della vocazione dei singoli e l’arricchisce.

38 – Questa unione di volontà in Cristo, questa reciproca stima, permette di scegliere con facilità ciò che è richiesto dal bene comune in ordine alla carità fraterna e al lavoro missionario.

Per conseguire il fine comune ognuno, mosso da vero spirito di dedizione e di amore reciproco, deve fare ogni sforzo per dar concreta attuazione a quanto è stato deciso dalla comunità.

Art. 5: Comunità di lavoro

39 – Ognuno, secondo le direttive del superiore competente e le proprie attitudini, deve assumersi nella comunità quella parte di lavoro e di oneri che derivano dalla sua vocazione missionaria. Nell’esercizio infatti della propria missione è riposta in gran parte l’osservanza religiosa.

Art 6: Comunità di conversione

40 – E’ di somma importanza che i congregati considerino la comunità come una realtà che deve rinnovarsi internamente per progredire in continuazione.

41 – 1° – I congregati devono sforzarsi di rivestire l’uomo nuovo, fatto a immagine di Cristo crocifisso e risorto dai morti, purificando la loro maniera di giudicare e di agire. Così tutta la loro vita quotidiana sarà caratterizzata dalla conversione del cuore e dalla continua riforma dello spirito. [26]

Tale sforzo richiede un’assidua abnegazione di se stesso che respinge ogni forma di egoismo e spalanca liberamente il cuore verso gli altri, secondo le dimensioni della loro vocazione apostolica. Così, dando se stessi agli altri per amore di Cristo (cf. 2Cor 4, 10), raggiungeranno quella libertà interiore che dà unità e armonia a tutta la loro esistenza. [27]

2° – I congregati facciano ogni giorno l’esame di coscienza: è lodevole farlo durante la preghiera comunitaria. Si accostino spesso alla confessione sacramentale, per sperimentare più pienamente la necessaria conversione del cuore. [28]

42 – Per fortificare e manifestare all’esterno questa conversione interiore, praticheranno spontaneamente degli esercizi di penitenza.

La stessa comunità deve manifestare ugualmente questa conversione perché, con la forza di tale testimonianza, progredisca di giorno in giorno verso quella generosità totale con cui bisogna rispondere alla parola di Dio. [29]

Art. 7: Comunità aperta

43 – La comunità religiosa è per i congregati la prima e fondamentale comunità. Questa però deve essere così aperta al mondo da saper scoprire, attraverso i contatti umani, i segni dei tempi e dei luoghi per rendersi più disponibile alle esigenze dell’evangelizzazione (cf. CC 19). I congregati infatti appartengono in qualche modo anche alle altre comunità, specialmente ai gruppi in cui lavorano.

In questo modo essi non evadono dalla propria comunità, ma partecipano agli altri la gioia del Vangelo da cui sono pervasi, così da divenire fermento del mondo e testimoni viventi della speranza.

Art. 8: Comunità ordinata

44 – Per attuare e fomentare la promozione delle persone impegnate solidalmente nella carità pastorale, ogni comunità deve darsi norme ordinate e precise, adatte alla vita comune.

Gli ordinamenti pratici che, a norma degli Statuti Generali, si imporranno, rispondano alle esigenze umane della comunità, e siano desunti dalla tradizione cristiana e redentorista, come pure dall’ambiente sociale e dai diritti inerenti alla persona umana.

45 – 1° – Queste norme, alle quali ognuno deve attenersi lealmente, siano tali che possano adattarsi facilmente al lavoro missionario, alle direttive della Chiesa, alle varie circostanze di tempo e di luogo, alla cultura e all’indole peculiare di ogni popolo.

2° – Tutti insieme cerchino di creare con un dialogo fraterno l’ambiente adatto al lavoro e alla preghiera, al silenzio e alla revisione di vita, al riposo e alla distensione.

3° – Ferme restando le norme sulla clausura, il superiore legittimo deve determinare il modo e la misura in cui ogni comunità può aprirsi agli estranei, riservando a se stessa uno spazio esclusivo.

4° – Si conservi l’abito religioso tradizionale. Il suo uso sarà regolato dagli Statuti Generali. Quando i congregati non portano l’abito religioso, dovranno attenersi per il modo di vestire alle prescrizioni date al riguardo dall’Ordinario del luogo.

CAPITOLO III

LA COMUNITA’ APOSTOLICA DEDICATA A CRISTO REDENTORE

Art. 1: La missione di Cristo Redentore motivo della nostra dedicazione

46 – Con la professione religiosa i congregati prendono una decisione definitiva sulla loro vita individuale e comunitaria, dedicandola tutta intera all’annunzio del Vangelo e all’esercizio di una più perfetta carità apostolica: questo è appunto il fine della Congregazione. [30]

47 – Con la professione religiosa, che affonda le sue radici nella stessa consacrazione battesimale e la esprime con maggiore pienezza, i congregati, quali ministri del Vangelo, sotto l’impulso dello Spirito Santo, vengono associati con un titolo nuovo e speciale alla missione di Cristo. [31]

48 – Per compiere la sua missione, che è tutta carità pastorale, Cristo “spogliò se stesso assumendo la condizione di servo (Fil 2, 7)”, assoggettandosi alla volontà del Padre per l’opera della redenzione che compì con tutta la sua vita.

49 – Anche i congregati, riservati per l’opera alla quale sono stati chiamati (cf. At 13, 2), sono pronti a consacrarsi per tutta la vita alla loro vocazione, rinunziando a se stessi e a quanto possiedono per divenire discepoli di Cristo e farsi tutto a tutti (cf. 1Cor 9, 22).

50 – Nella Chiesa, che continua e sviluppa la missione della salvezza, i Redentoristi avanzano sulla stessa via battuta da Cristo, che è la via della verginità, della povertà, dell’ubbidienza, del servizio e dell’immolazione di se stesso fino alla morte, dalla quale uscì vittorioso con la sua risurrezione. [32] Partecipano così in modo speciale allo stesso mistero della Chiesa e vengono più intimamente assimilati al mistero pasquale.

Art. 2: Segni e testimoni

51 – Con la totale dedicazione alla missione di Cristo, i congregati partecipano all’abnegazione della croce del Signore, alla sua verginale libertà di cuore e alla sua completa disponibilità per la salvezza del mondo. Perciò, mentre annunziano la vita nuova ed eterna, devono essere davanti agli uomini segni e testimoni della potenza della risurrezione di Cristo. [33]

Art. 3: La missione unificatrice di tutta la vita

52 – Il principio unificatore di tutta la vita dei congregati è la carità apostolica con la quale partecipano alla missione di Cristo Redentore. Per mezzo di essa infatti essi s’identificano in qualche modo con Cristo che, per loro tramite, continua a compiere la volontà del Padre operando la redenzione del mondo. [34]

53 – Poiché la gloria di Dio e la salvezza del mondo, l’amore verso Dio e l’amore verso il prossimo sono un’unica cosa, i congregati vivono l’unione con Dio in forma di carità apostolica e ricercano la gloria di Dio nella carità missionaria.

54 – In tal modo la carità pastorale dà unità e forma alla loro vita. Infatti la vita comunitaria si pone al servizio dell’apostolato; la continua conversione, frutto della totale consacrazione a Dio, rende più disponibili al servizio degli altri; infine gli stessi voti religiosi, coi quali si dedicano a Dio, comportano necessariamente e promuovono nei congregati la dimensione apostolica.

Pertanto la professione religiosa diventa l’atto decisivo di tutta la vita missionaria dei Redentoristi.

Art. 4: Tutti missionari

55 – Con la professione religiosa i Redentoristi diventano tutti veri missionari: chi è occupato nelle varie mansioni del ministero apostolico e chi ne è impedito; chi presta la sua opera nei molteplici servizi in favore della Congregazione e dei confratelli e chi è vecchio, malato o disadatto ai lavori fuori casa, e specialmente chi soffre e muore per la salvezza del mondo.

Art. 5: La professione risposta d’amore

56 – Mossi dalla forza dello Spirito Santo, i congregati cercano di arrivare al dono totale di se stessi per far del proprio essere, mediante il Cristo, come una risposta al Signore “che ci ha amati per primo (1Gv 4, 19)”. Questa risposta la danno con la professione religiosa dei voti di castità, povertà e ubbidienza.

Art. 6: La castità

57 – La castità religiosa porta con sé l’obbligo della continenza perfetta nel celibato. Essa, come il matrimonio ma in forma diversa, significa e contiene il mistero di amore di Cristo con la Chiesa e manifesta agli uomini la presenza del Regno di Dio (cf. 1Cor 7, 34; Ef 5, 25-32). [35]

58 – I congregati, consacrati allo stesso mistero d’amore, scelgono il celibato per il Regno dei cieli (cf. Mt 19, 12) onde dedicarsi, come individui e come membri di una comunità (cf. Gv 17, 19) a Dio e alla missione di Cristo. Così, col cuore dilatato dall’amore, intenti solo alle cose di Dio, essi possono amare e servire il prossimo (cf. 1Cor 7, 32) attestare lo stesso amore della Chiesa per Cristo (cf. 2Cor 11, 2) e preannunziare le realtà future (cf. Lc 20, 35-36).

59 – Chi riceve questo dono dal Padre, si sente talmente attratto dalla realtà del Regno di Dio che solo nella scelta della castità religiosa può trovare una risposta piena e personale all’amore di Dio.

Per comprendere sempre meglio il mistero della castità e viverlo in libertà e letizia, bisogna chiederlo in umiltà e costanza con tutta la Chiesa e custodirlo sempre coi mezzi più adatti.

60 – Usino tutti quei mezzi e sussidi che la scienza mette a loro disposizione per la salute fisica e mentale. Soprattutto non tralascino di seguire le norme ascetiche di cui la Chiesa ha già sperimentato i frutti. [36]

Inoltre, ricordino tutti, specialmente i superiori, che la castità viene custodita più facilmente quando tra i membri della comunità vige un vero amore fraterno (cf. CC 23, 34). [37]

Art. 7: La povertà

61 – I Redentoristi, in quanto missionari, abbracceranno con animo fiducioso la povertà di Cristo, il quale “da ricco che era, si è fatto povero per noi, perché noi diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà” (cf. 2Cor 8, 9). [38]

62 – Procurino di avere lo stesso spirito che animava la comunità apostolica. Questo spirito li rende segno della vita fraterna dei discepoli di Cristo, dei quali si dice: “La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune” (At 4, 22).

Perciò tutti i beni saranno posseduti in comune e per l’uso comune: saranno modesti, ma convenienti alla loro condizione.

Tutto ciò che un congregato acquista con la propria attività o in vista della religione, lo acquista per la religione e deve incorporarlo coi beni della comunità.

63 – Pur non trascurando le forme tradizionali di povertà, ne cerchino volentieri delle nuove che siano sempre più conformi al Vangelo e capaci di testimoniare la povertà evangelica personale e comunitaria.

64 – Come poveri, si sentiranno obbligati alla legge del lavoro, contribuendo, ciascuno con la fedeltà al dovere e secondo le sue forze, al sostentamento proprio ed altrui.

65 – La carità missionaria esige che abbiano un tenore di vita realmente povero, conforme a quello dei poveri che devono evangelizzare. Solo in questo modo dimostrano solidarietà coi poveri e diventano per loro un segno di speranza.

66 – Parimenti con cuore sincero imparino a comprendere quei valori che sono apprezzati dagli altri popoli, anche se alieni dalla loro mentalità e cultura. Potranno così aprire con loro un dialogo veramente fruttuoso che metterà in evidenza quelle ricchezze che Dio ha elargito ai popoli. [39]

67 – Abbracceranno di buon grado anche quelle situazioni che potranno obbligarli a spostarsi da un luogo all’altro per vivere in tal modo con spirito di abnegazione la libertà evangelica (cf. Lc 9, 59-62).

La stessa povertà li indurrà a collaborare con gioia anche con altre istituzioni, quali fedeli servitori del Vangelo, dando a tutti il proprio contributo per il bene della missione (cf. CC 18).

68 – Il voto di povertà, emesso dai congregati, esige non solo un genere di vita povero nella realtà e nell’affetto, sobrio, laborioso, distaccato dalle ricchezze, ma esige ancora la dipendenza e la limitazione nell’usare e disporre dei beni, a norma del diritto proprio della Congregazione.

69 – I congregati sono tenuti a fare il testamento che sia valido secondo la legge civile. Ma quest’obbligo può rimandarsi al tempo che precede immediatamente la professione perpetua.

70 – Per fomentare lo spirito di povertà, si permette ai congregati di rinunziare ai beni patrimoniali che si hanno o si avranno. Ma questa rinuncia ai beni, se si effettua, può concedersi solo ai religiosi più anziani, con il consenso del Superiore Generale, e per quanto è possibile in forma civilmente valida. I congregati e i superiori seguano sempre le norme della prudenza e dell’equità. [40] Della rinunzia si rediga un documento legale per evitare eventuali contestazioni.

Art. 8: L’ubbidienza

71 – Seguendo l’esempio di Gesù Cristo che venne al mondo per fare la volontà del Padre e dare la vita per la redenzione di molti (cf. Gv 6, 38; Mt 20, 28), i congregati col voto di ubbidienza dedicano a Dio la propria volontà e si obbligano a sottomettersi ai legittimi superiori, secondo le Costituzioni e gli Statuti. [41]

Mettano a disposizione le energie della mente e della volontà, i doni ricevuti dalla natura e dalla grazia, nell’eseguire gli ordini e nel compiere gli incarichi loro assegnati.

Lo facciano con spirito di fede e d’amore verso la volontà di Dio, consapevoli di cercare in questo modo il Regno di Dio e di partecipare intimamente al mistero pasquale di Cristo che è mistero di ubbidienza.

72 – I superiori, poi, sapendo di dovere un giorno rendere conto delle anime che sono state loro affidate (cf. Ebr 13, 17), sempre docili alla volontà di Dio nel compiere il loro dovere, esercitino l’autorità verso i fratelli con spirito di servizio per esprimere così la carità con cui Dio li ama.

Governino i confratelli come figli di Dio e con rispetto per la dignità della persona umana, in modo di rendere più facile la loro volontaria sottomissione. [42]

Li guidino in modo che essi cooperino con obbedienza attiva e responsabile all’adempimento dei loro compiti e nel dare vita a nuove iniziative.

Pertanto li ascoltino volentieri e promuovano l’unione delle forze per il bene dell’Istituto e della Chiesa, per così aiutarli a porre in atto la loro sollecitudine missionaria.

73 – 1° – Tutti insieme, confratelli e superiori, sono corresponsabili e solidali nel compiere la missione apostolica della Congregazione.

Perciò tutti insieme, mossi dallo Spirito Santo che vivifica le comunità e rende docili i loro membri al servizio di Dio nella Chiesa e nel mondo, mediante il dialogo e la conversazione fraterna, ricerchino la volontà di Dio che parla con la voce degli uomini e i segni dei tempi, e si sforzino di compierla.

2° – Benché tutti concorrano con la discussione comune alla decisione finale, resta sempre ferma l’autorità del superiore di scegliere e stabilire il da farsi, salvo prescrizione diversa del diritto particolare.

3° – I superiori legittimi possono dare ai loro confratelli il precetto formale di ubbidienza in materia di Costituzioni e Statuti. Ma non si serviranno di tale facoltà se non in casi eccezionali, per motivi gravi e col consenso dei loro Consiglieri.

I confratelli, da parte loro, sono tenuti a sottomettersi prontamente a tali precetti in forza del voto di ubbidienza.

74 – Poiché “la norma fondamentale della vita religiosa è quella proposta dal Vangelo, che consiste nel seguire Cristo, questa sarà la suprema regola” [43] della nostra Congregazione.

Perciò superiori e congregati, partecipi dello stesso Spirito, devono osservare le Costituzioni, gli Statuti e i decreti legittimamente emanati, come mezzi efficaci che uniscono alla volontà di Dio i singoli e le comunità e li pongono in grado di compiere la stessa missione di Cristo, che disse di sé: “Sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato” (Gv 6, 38).

75 – L’ubbidienza evangelica tende alla vera promozione della persona dedicata a Cristo, rende testimonianza davanti al mondo dell’autentica libertà dei figli di Dio e della loro unità in Cristo, e dà vigore apostolico ai missionari.

Art. 9: Il voto e giuramento di perseveranza

76 – Ai voti suddetti, nell’atto della professione perpetua, aggiungeranno il voto e giuramento di perseveranza, col quale si obbligano a vivere in Congregazione fino alla morte.

CAPITOLO IV

LA FORMAZIONE DELLA COMUNITA’ APOSTOLICA

Art. 1: Scopo della formazione

77 – Il fine apostolico della Congregazione deve ispirare e permeare l’intero processo formativo di tutti i suoi membri. Questo processo comprende sia la scelta delle vocazioni, sia le varie fasi della formazione e sia la stessa formazione che deve prolungarsi per tutta la vita. [44]

78 – La formazione ha lo scopo di promuovere la maturità umana e cristiana dei candidati e dei congregati fino a renderli capaci, con l’aiuto di Dio, di consacrarsi senza riserve, in modo cosciente e libero, al servizio della Chiesa missionaria nella vita comunitaria dei Redentoristi per annunziare ai poveri la buona novella. [45]

Dovranno scoprire gradualmente quelle esigenze della sequela di Cristo che derivano dalla stessa consacrazione battesimale e vengono confermate e rafforzate dalla professione religiosa, che li trasforma in autentici missionari.

Art. 2: La promozione delle vocazioni

79 – L’efficienza della Congregazione nel portare avanti la sua missione apostolica dipende dal numero e dalla qualità dei candidati che vogliono abbracciare la vita dei Redentoristi. [46]

Perciò tutti i confratelli, in forza della stima e dell’amore per la loro vocazione, sentano il dovere di promuovere le vocazioni per la nostra Congregazione.

80 – E’ lo Spirito di Cristo che suscita missionari nella Chiesa, ma il suo appello agli apostoli viene ordinariamente trasmesso attraverso le relazioni e i contatti umani. Perciò ogni congregato, quando si trova per ministero apostolico in mezzo agli uomini, deve stare bene attento a scoprire e discernere quei doni che lo Spirito dispensa a molti giovani. Si ricordi però che il mezzo migliore e più efficace per promuovere le vocazioni è la preghiera insistente, la vita esemplare e lo zelo apostolico (cf. Mt 9, 38; Lc 10, 2). [47]

Art. 3: La formazione in generale

81 – I candidati devono essere aiutati con premura ad assumersi la piena responsabilità della propria scelta, così da formare e sviluppare la loro libera donazione, rendendosi idonei a prendere quelle iniziative che sono conformi allo spirito del nostro Istituto. [48]

Nutriti abbondantemente della parola di Dio che devono annunziare, meditino assiduamente il mistero della salvezza ed esaminino i problemi del mondo con i quali la Chiesa è chiamata a confrontarsi e che trovano risonanza nei loro cuori. Poi, alla luce di quella parola, insieme ai loro confratelli, si sforzino di darvi una risposta adeguata. [49]

E’ necessario inoltre che, sorretti da una fede incrollabile, sappiano, da una parte, prevedere le tentazioni della solitudine e le incertezze del ministero apostolico e, dall’altra, desiderare l’unione fraterna per affrettare l’avvento del Regno di Dio nel quale Cristo vuol riunire tutti gli uomini. [50]

Imitatori dell’apostolo Paolo come lui lo fu di Cristo, (1Cor 4, 6) e nutriti della sua dottrina, saranno radicati in una speranza sempre viva e luminosa la quale, perché fondata sulla carità, non delude (Rm 5, 5).

Art. 4: I responsabili della formazione

82 – Poiché la Congregazione tutta intera si forma e si sviluppa senza sosta, seguendo le esigenze degli uomini ai quali annunzia il Vangelo, ognuno di noi ha la sua parte di responsabilità in quest’opera, non solo verso coloro che vengono iniziati alla vita religiosa, ma anche verso tutti i confratelli. [51]

Tuttavia la responsabilità principale in questo campo ricade sui superiori maggiori. Sono essi infatti che devono provvedere alla formazione, principalmente organizzando un corpo scelto di educatori, dotati di una preparazione specifica e di un’esperienza adeguata nell’attività missionaria della Congregazione. [52]

83 – I formatori, in unità di intenti e di propositi, svolgeranno un’azione prudente e ben proporzionata al servizio di coloro che attendono di essere aiutati.

Con l’assistenza di esperti, cerchino di vagliare la vocazione dei candidati e di renderli idonei ad una scelta responsabile e libera. Non si comportino come maestri dispensatori di scienza, ma piuttosto come servitori di quella verità che vanno indagando con pazienza e modestia insieme ai loro discepoli. [53]

I candidati devono collaborare con generosa umiltà coi loro educatori. Devono imparare da essi, alla luce di una fede nutrita della parola divina, a cercar sempre Dio, a riconoscere i segni dei tempi, a veder Cristo in tutti gli uomini e a giudicare rettamente i valori del mondo. In tal modo tutta la loro vita sarà alimentata dalla sapienza del Vangelo di cui saranno testimoni e araldi fedeli.

Art. 5: La prima formazione alla vita apostolica

84 – Secondo il diritto comune e particolare della Congregazione, il tempo della prova comprende non solo il noviziato, ma anche il periodo che lo precede e lo segue.

85 – I candidati vengono incorporati gradualmente e in modi diversi nella Congregazione. Già dall’inizio essi devono vivere nello spirito dei consigli evangelici. Una volta raggiunta una certa maturità e fermezza in questo genere di vita, si dedicano in modo più perfetto alla Missione di Cristo Redentore nella Congregazione per mezzo dei voti di castità, povertà e ubbidienza.

86 – 1° – Spetta al Governo generale decidere la fondazione del noviziato, erigerne la sede in una casa della Congregazione, mediante un decreto scritto, regolarne il programma e determinare altre modalità, a norma del diritto universale e degli Statuti Generali.

2° – Il noviziato ha lo scopo di dare ai candidati la possibilità di rendersi conto in maniera più approfondita dell’autenticità della loro vocazione a seguire Cristo nella vita apostolica della Congregazione, mediante la professione religiosa.

I candidati dovranno fare esperienza del nostro modo di vivere, apprendere la storia e la vita della Congregazione e assimilarne lo spirito con la mente e col cuore. Nel frattempo sarà comprovata l’idoneità e la volontà di ognuno.

a) Per essere valido il noviziato si deve fare in una casa a ciò costituita e per dodici mesi. Per completare la formazione dei novizi, oltre il tempo sopra stabilito, gli Statuti Generali possono prescrivere uno o più periodi di esercitazione apostolica, fuori della comunità del noviziato. Il noviziato non deve durare più di due anni.
b) Spetta al Maestro dei novizi, alle dipendenze del Superiore (Vice-) Provinciale, regolare l’andamento del noviziato. Ma per la disciplina generale della casa, il Maestro e i novizi dipendono dal Superiore.
c) Spetta al Superiore maggiore, col consenso del suo Consiglio, a norma degli Statuti Generali, ammettere i candidati al noviziato e alla professione temporanea e perpetua.
d) Il novizio, al termine del noviziato, se giudicato idoneo, sarà ammesso alla professione temporanea; altrimenti sarà dimesso. Se invece rimane qualche dubbio sulla sua idoneità, gli si può prolungare il tempo della prova, ma non oltre i sei mesi, a norma degli Statuti Generali.
e) La professione temporanea, da farsi dopo il noviziato, deve avere la durata di tre anni. Può essere prorogata, ma non oltre sei anni se non eccezionalmente.
f) La professione va fatta e rinnovata secondo la formula approvata (Cfr. Appendice).
87 – Gli aspiranti al sacerdozio riceveranno una formazione che li renda immagini viventi di Cristo, sommo ed eterno Sacerdote. Impareranno a vivere uniti a lui, a scrutarne tutto il mistero con lo studio scientifico e sistematico delle materie teologiche e una conoscenza approfondita delle scienze umane. [54]

Nello stesso tempo vivranno intensamente la vita comunitaria, applicandosi anche ad un apostolato missionario proporzionato alle loro forze.

88 – Gli studenti, durante gli studi, saranno affidati alla cura speciale di un Prefetto che li formerà alla vita apostolica e li aiuterà a realizzare una vera unità tra la loro vita spirituale e gli studi teologici.

89 – Vi sono poi altri confratelli che partecipano alla stessa vocazione missionaria della Congregazione, ma in compiti non sacerdotali. Anche questi devono ricevere una formazione che li conduca a vivere intimamente il mistero di Cristo e ad acquistare una qualificazione professionale corrispondente, per quanto è possibile, alle loro incombenze.

Art. 6: Formazione permanente

90 – I Redentoristi saranno missionari efficienti nella misura in cui sapranno migliorare ogni giorno la loro attività missionaria e accompagnarla più strettamente con un rinnovamento continuo della loro vita spirituale, scientifica e pastorale.

Perciò ognuno cerchi di ravvivare e arricchire il proprio ministero con lo studio assiduo delle scienze divine e umane e col rapporto scambievole coi confratelli.

Il Superiore (Vice-) Provinciale, da parte sua, deve promuovere l’aggiornamento continuo nella formazione di tutti i suoi confratelli, per mezzo di appositi istituti o corsi di teologia e pastorale, o facendo loro frequentare corsi nelle varie facoltà e nei congressi regionali o nazionali.

Inoltre la nostra Congregazione, per imitare il suo Fondatore e rispondere sempre meglio alla sua vocazione missionaria, si fa promotrice degli studi superiori di scienze sacre.

CAPITOLO V

IL GOVERNO DELLA COMUNITA’ APOSTOLICA

Principi generali

91 – I principi generali formulati nelle Costituzioni devono ispirare tutto il governo della Congregazione per dare una dimensione umana e apostolica alle norme sancite nelle stesse Costituzioni e Statuti.

92 – Ogni congregato e ogni comunità, ciascuno nella sua sfera di azione, deve prender parte attiva e responsabile nei vari settori e nelle varie strutture in cui si organizza il governo della Congregazione. A ciascuno infatti è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune (cf. 1Cor 12, 7; CC 72). [55]

93 – Perciò ogni settore della Congregazione, seguendo i sani principi del decentramento e le direttive del Governo generale, deve regolare le proprie competenze sia emanando leggi e decreti e curandone l’osservanza, sia coordinando la vita dei congregati in comunione con le altre parti dell’Istituto, con la Chiesa locale e con la società in cui è inserita.

94 – Inoltre tutti gli organi di governo, secondo i principi della sussidiarietà, devono promuovere il senso di responsabilità nei singoli e nelle comunità. Ciò si verifica quando tutti i congregati e organismi di base prendono parte attiva nelle decisioni che li riguardano e che sono in grado di attuare coi propri mezzi. Gli organismi superiori devono sempre aiutare quelli inferiori secondo il bisogno. [56]

95 – Si segua inoltre il principio della solidarietà per arrivare a una vera cooperazione tra organismi paralleli e tra gli stessi congregati. I superiori devono sostenere quegli sforzi che mirano a creare il clima più propizio allo sviluppo della vita apostolica fra tutti i confratelli. [57]

96 – Infine la Congregazione, conservando sempre il proprio carisma, deve adattare le sue strutture e istituzioni alle esigenze del ministero apostolico e a quelle peculiari di ogni missione. [58]

Sezione prima
Struttura della Congregazione

Art. 1: Elementi costitutivi della Congregazione e suoi organi dirigenti

97 – La Congregazione si compone di Province e Vice-Province che vivono e lavorano per mezzo delle comunità. Vi sono anche le Regioni.

1° – Le Province e Vice-Province sono erette, raggruppate o modificate dal Consiglio Generale.

2° – Spetta al Consiglio Generale sopprimere le Province e Vice-Province e disporre dei beni di quelle soppresse.

3° – Le Province e Vice-Province, col consenso del Consiglio Generale, possono erigere o sopprimere le Regioni.

98 – L’Istituzione primaria è il Capitolo, mediante il quale i congregati esercitano la loro responsabilità a favore della vita apostolica della Congregazione e provvedono al suo governo. Nei Capitoli infatti tutti i congregati, direttamente o per mezzo dei propri delegati, deliberano periodicamente insieme, a vantaggio di tutta la Congregazione o della propria (Vice-) Provincia, per dare un rinnovamento opportuno all’Istituto e rafforzarne l’unità. [59]

99 – A capo di tutta la Congregazione, delle (Vice-) Province e delle comunità, c’è un rispettivo Superiore col suo Consiglio. Gli si affiancano adeguati organismi, permanenti o transitori, che permettono la partecipazione collettiva al governo.

Art. 2: I Capitoli e i superiori in generale

100. – I Capitoli e i superiori hanno la potestà ricevuta, per ministero della Chiesa, per governare le comunità e i congregati secondo le norme del diritto universale e proprio; e, giacché la Congregazione è clericale e di diritto pontificio, hanno inoltre la potestà di giurisdizione, sia per il foro interno che per il foro esterno. La Congregazione inoltre è esente. [60]

Ma i superiori devono esercitare questa potestà in uno spirito di collegialità, insieme con i Consiglieri, che rappresentano la partecipazione della base al governo.

101 – I Consiglieri, negli affari di governo, hanno voce consultiva o deliberativa a norma del diritto comune e particolare, ma in alcuni casi espressamente determinati devono decidere collegialmente, a maggioranza assoluta di voti.

Contro la decisione della maggioranza si può sempre ricorrere al Superiore maggiore immediato. Il ricorso è sospensivo se si tratta di erogare danaro o alienare dei beni: altrimenti è solo devolutivo, salvo il diritto comune.

102 – I Superiori, in materia disciplinare, possono dispensare dalle Costituzioni e dagli Statuti, Generali o (Vice-) Provinciali, secondo le norme seguenti:

a) Se la dispensa riguarda un solo confratello e il caso, specialmente se pubblico, è di lunga durata, la può concedere il Superiore della comunità, udito il suo Consiglio.
b) Se la dispensa riguarda un’intera comunità e in un punto di maggiore importanza, allora il Superiore della comunità, udito il suo Consiglio, ricorrerà, se ne ha tempo, al Superiore (Vice-) Provinciale al quale compete, udito il suo Consiglio, concedere la dispensa. Ma se il tempo stringe, allora lo stesso Superiore, udito il suo Consiglio, può dispensare la comunità avvisandone poi il (Vice-) Provinciale.
c) Se la dispensa riguarda tutta una Vice-Provincia, il Superiore di essa, udito il suo Consiglio, ricorrerà al Superiore Provinciale al quale compete, col consenso del suo Consiglio, concedere la dispensa. Ma se il tempo stringe, lo stesso Superiore Vice-Provinciale, col consenso del suo Consiglio, può concedere la dispensa, avvisandone poi il Provinciale.
d) Allo stesso modo, se la dispensa riguarda tutta una Provincia, il Superiore di essa, udito il suo Consiglio, ricorrerà, se ne ha tempo, al Superiore Generale al quale compete col consenso del suo Consiglio, concedere la dispensa. Ma se il tempo stringe, lo stesso Provinciale, col consenso del suo Consiglio, può concedere la dispensa, avvisandone poi il Superiore Generale.
e) Se la dispensa riguarda tutta la Congregazione, solo il Consiglio Generale può concedere la dispensa, ma fino al prossimo Capitolo generale che deciderà se prorogare la dispensa o revocarla. Se il Capitolo nulla decide in materia, la dispensa s’intende abrogata.
103 – I superiori devono esaminarsi ogni tanto sul concetto esatto che hanno del proprio ufficio e sul modo adeguato di compierlo.

Allo scopo organizzeranno tra loro degli incontri e parteciperanno, per quanto è possibile, a convegni sulla formazione.

Sarà di grande giovamento anche lo scambio di idee coi superiori di altri Istituti.

Sezione seconda
Il regime generale

Art. 3: Il Capitolo generale

104 – Il Capitolo generale, debitamente convocato e riunito, è l’organo supremo del governo interno della Congregazione e la rappresenta: esprime infatti la partecipazione e l’interesse di ognuno per tutto l’Istituto. [61]

Il Capitolo generale, ordinario e straordinario, è convocato dal Superiore Generale secondo le norme degli Statuti Generali e del Direttorio dei Capitoli.

105 – Il Capitolo ordinario è convocato ogni sei anni. Quando invece debba essere convocato il Capitolo straordinario sarà stabilito dagli Statuti Generali.

106 – Parteciperanno al Capitolo generale: il Superiore Generale, i Consiglieri, il Procuratore, l’Economo, il Segretario Generali e i rappresentanti delle (Vice-) Province legittimamente eletti. Presiederà il Superiore Generale.

Il Superiore Generale, i Consiglieri, il Procuratore, l’Economo e il Segretario Generali, anche se non rieletti, restano membri del Capitolo che ha eletto i loro successori fino alla sua conclusione, o fino al termine del primo periodo di sessioni se ve ne saranno delle altre in epoche successive.

107 – Il Capitolo generale deve rinvigorire la vita apostolica dell’intero Istituto; rinsaldarne la compagine interna; adattare i suoi ordinamenti e il suo modo di vivere alle necessità della Chiesa e alle esigenze dei tempi.

108 – Per far fronte a un impegno così grande il Capitolo generale farà un esame approfondito dello stato della Congregazione: se è rimasta fedele alla sua vocazione missionaria secondo lo spirito del Fondatore e le sue migliori tradizioni; se è stata sempre docile all’appello incessante che le viene da Dio attraverso il mondo e la Chiesa.

109 – a) Il Capitolo generale deve dare alla Congregazione le “direttive” opportune con le quali essa, rinnovandosi di giorno in giorno nello spirito della propria identità, possa dedicarsi sempre meglio al servizio della Chiesa e della società.

b) Ecco le facoltà del Capitolo generale:

1° – Concedere dispense generali dalle prescrizioni delle Costituzioni, con la maggioranza dei due terzi dei voti, a norma della Costituzione 102-e.
2° – Correggere e abrogare Statuti o farne di nuovi; emanare decreti, confermare o revocare decisioni del Governo generale; concedere provvisoriamente dispense particolari dalle prescrizioni delle Costituzioni in materia disciplinare: sempre con la maggioranza assoluta di voti (cf. CC 102-e, 119).
3° – Cambiare le Costituzioni con la maggioranza dei due terzi di voti, ma il cambiamento deve essere confermato dalla Santa Sede, la quale ha anche il diritto di interpretare autenticamente le Costituzioni.
110 – a) Il Capitolo generale provvede al Governo generale della Congregazione eleggendo o rieleggendo per sei anni il Superiore Generale, il suo Vicario e gli altri membri del Governo.

b) Per l’elezione e rielezione del Superiore Generale e del suo Vicario si richiedono i due terzi dei voti; basta la maggioranza assoluta per l’elezione o rielezione dei Consiglieri Generali .

111 – Il Capitolo generale tratta inoltre eventuali problemi di maggiore importanza che potrebbero sorgere in relazione alla vita e al governo della Congregazione.

Art. 4: Il Governo generale

112 – Il Superiore Generale e i suoi Consiglieri sono corresponsabili del governo di tutta la Congregazione. Essi formano il Governo generale, che è l’organo direttivo ed esecutivo permanente.

113 – Il Governo generale, con la sua presenza attiva, periodica e dirigente, deve essere l’ispiratore e l’animatore del rinnovamento continuo nelle (Vice-) Province.

I. Il Superiore Generale e il suo Vicario

114 – a) Può essere eletto Superiore Generale ogni sacerdote con voti perpetui, con almeno sette anni di professione perpetua e 35 anni compiuti di età.

b) Il Superiore Generale, come supremo Moderatore della Congregazione e Preside del Consiglio Generale, ha prima di tutto il dovere di fare attuare la missione affidata dalla Chiesa al nostro Istituto, promuovendone la vita apostolica secondo le Costituzioni, gli Statuti e le “Direttive” del Capitolo generale.

c) Perciò egli visiterà direttamente o indirettamente le (Vice-) Province per animare e coordinare la missione della Congregazione in tutti i suoi aspetti.

115 – a) Il Superiore Generale, a norma del diritto comune e proprio della Congregazione, ha autorità su tutte le Province, Vice-Province, Regioni, comunità e membri dell’Istituto.

b) Il Superiore Generale, come primo animatore e coordinatore dell’Istituto, deve conoscere sempre meglio lo spirito e i bisogni della Chiesa, specialmente nei luoghi affidati al nostro ministero, come pure la missione della stessa Congregazione nella Chiesa.

116 – a) Il Superiore Generale è il rappresentante ufficiale di tutta la Congregazione; cura le debite relazioni dell’Istituto con la Santa Sede e i rapporti di collaborazione con le altre istituzioni ecclesiastiche e civili.

b) Il Superiore Generale può rinunziare al suo ufficio, sia davanti al Capitolo generale, sia davanti ai suoi Consiglieri, ma in questo secondo caso si richiede la conferma della Sede Apostolica. La rinunzia si presume accettata se ha la maggioranza dei due terzi di voti.

117 – Il Vicario del Superiore Generale viene eletto dal Capitolo generale tra i Consiglieri Generali. Egli fa le veci del Superiore Generale assente o impedito. Se questi lascia la carica o muore, gli succede nell’ufficio e nel titolo fino al prossimo Capitolo generale ordinario.

Se il Vicario generale rinunzia o resta impedito, sarà sostituito a norma degli Statuti Generali.

II. I Consiglieri Generali

118 – I Consiglieri Generali, da eleggersi dal Capitolo generale, saranno almeno sei. Il loro compito principale è quello di promuovere il bene della Congregazione. Dipende dal loro zelo e dalla loro competenza se si mettono in pratica le decisioni del Capitolo generale, se si rende efficiente l’autorità conferita al Superiore Generale e se tutte le (Vice-) Province cooperano tra loro nel portare avanti l’attività missionaria dell’Istituto.

119 – Il Consiglio Generale ha le seguenti facoltà temporanee, valide cioè fino al prossimo Capitolo generale:

1° – Interpretare autenticamente gli Statuti, le prescrizioni dei Direttori e le decisioni dello stesso Capitolo.
2° – Sospendere i decreti del Capitolo generale, informando la Congregazione dei motivi della sospensione.
3° – Emanare nuovi decreti.
Spetta all Capitolo generale confermare o abrogare tali determinazioni. Se non decide nulla, sono perciò stesso abrogate (cf. CC 109, b-2).

Art. 5: Gli Ufficiali della Curia generale

120 – Il Consiglio Generale, dopo un’apposita consultazione, sceglierà gli Ufficiali maggiori, vale a dire: il Procuratore, l’Economo, il Segretario, il Postulatore Generali e costituirà quei vari organismi che crederà necessari o utili.

Sezione terza
Il regime (Vice-) Provinciale

Art. 6: La Provincia

121 – La Provincia è un’unità organica della Congregazione, una persona giuridica eretta dal Consiglio Generale, formata da più comunità sotto lo stesso Superiore, e dotata delle istituzioni necessarie alla sua vita. Mediante le Province la Congregazione può conseguire più efficacemente il suo fine attraverso la varietà di ministeri e di doni, in comunione con le altre sue componenti e sotto l’autorità del Governo generale.

I. Il Capitolo Provinciale

122 – a) Il Capitolo Provinciale è il primo organismo del regime provinciale, formato come persona morale collegiale dai rappresentanti di tutti i suoi membri.

b) Il Capitolo si compone di membri di diritto e membri di elezione a norma degli Statuti Generali.

123 – Il Capitolo Provinciale ha il compito di rinnovare e adattare continuamente la vita apostolica e il governo della Provincia.

II. Il Governo Provinciale

124 – Il Superiore Provinciale:

a) con i suoi Consiglieri, che condividono con lui le responsabilità della Provincia, costituisce il Governo Provinciale. Questo è l’organo direttivo ed esecutivo permanente, che deve rispondere del suo operato davanti al Capitolo Provinciale.
b) viene designato a norma degli Statuti Generali. Può essere eletto Superiore Provinciale ogni sacerdote con i voti perpetui, con almeno cinque anni di professione perpetua nella Congregazione e 30 anni compiuti di età.
125 – II Superiore Provinciale, come Moderatore della Provincia e preside del suo Consiglio, ha il compito di dirigere e organizzare la Provincia secondo le Costituzioni e gli Statuti Generali e particolari.

126 – Il Superiore Provinciale deve essere nel suo ufficio un pastore, un animatore e un coordinatore di tutte le comunità e confratelli della Provincia, dando loro tutte le sue energie per spronarli a vivere degnamente la loro vocazione; a intraprendere e proseguire coraggiosamente i lavori apostolici.

127 – Il Vicario del Superiore Provinciale sarà scelto ordinariamente tra i suoi Consiglieri. Egli fa le veci del Provinciale quando questi è impedito o assente; ne prende il posto se lascia l’ufficio o muore, salvo disposizioni in contrario degli Statuti Provinciali.

128 – Il Superiore Provinciale, il suo Vicario e i Consiglieri vengono designati per il tempo stabilito negli Statuti Generali.

III. Gli ufficiali e gli organismi Provinciali

129 – Il Capitolo o il Consiglio, secondo gli statuti Provinciali, nominerà gli ufficiali della Provincia e creerà quegli organismi che crede utili al Governo, come i segretariati, ecc.

Art. 7: La Vice-Provincia

130 – La Vice-Provincia, che è eretta a persona giuridica dal Consiglio Generale, è un raggruppamento di più comunità e ha origine, per lo più, da una Provincia dalla quale dipende secondo le norme seguenti (131-134):

131 – La Vice-Provincia manifesta la vitalità apostolica della Congregazione, ma specialmente della Provincia-madre. E’ costituita ed eretta per servire la Chiesa specialmente dove questa si trova nello stato di missione. La sua fondazione sarà preceduta da un’ampia consultazione tra i confratelli della Provincia-madre, previo accordo col Governo generale.

132 – Se una Vice-Provincia non basta completamente a se stessa, ha diritto di chiedere aiuto, in uomini e mezzi, dalla Provincia-madre.

133 – La Vice-Provincia ha la stessa struttura, gli stessi organismi e la stessa competenza nel modo di conferire gli uffici di ogni Provincia. Perciò quanto si dice della Provincia, vale anche per la Vice-Provincia, se il diritto non dice il contrario o ciò risulta evidente dalla stessa natura delle cose.

134 – La Vice-Provincia, per rendere più efficiente il suo apostolato, gode di adeguata libertà e potere per adattare il suo modo di vivere alle esigenze missionarie locali.

Art. 8: Il governo delle comunità nella (Vice-) Provincia

135 – La (Vice-) Provincia fonda comunità, siano esse case o residenze, mediante le quali vive e lavora, secondo le esigenze dell’apostolato, a vantaggio della Chiesa locale. Solo il Governo generale può aprire o chiudere canonicamente una casa, a norma delle prescrizioni della Sede Apostolica.

136 – Il Superiore della casa deve riunire in tempi stabiliti i confratelli in assemblea perché diano il loro contributo all’incremento del fervore spirituale della propria comunità, promuovano le iniziative apostoliche e prendano le decisioni relative.

137 – a) Gli Statuti (Vice-) Provinciali, tenendo conto delle diverse situazioni locali, daranno le norme che regolano la vita di ogni comunità.

b) Tutto ciò che gli Statuti (Vice-) Provinciali o i decreti del Capitolo (Vice-) Provinciale rimettono alle deliberazioni comunitarie, deve essere approvato dal Consiglio (Vice-) Provinciale.

138 – a) Il Superiore della comunità deve essere sacerdote coi voti perpetui, designato a norma degli Statuti Generali.

b) I Superiori delle comunità vengono designati per il tempo stabilito negli Statuti Generali.

139 – Il Superiore della comunità deve essere, prima di tutto, un pastore spirituale; poi, rettore e amministratore. Il suo primo dovere è servire la comunità, perché si formi e si sviluppi in Cristo e tutti uniscano le loro forze per la diffusione del Vangelo. [62]

Deve sentirsi anche, in forza dell’ufficio, corresponsabile del bene di tutta la Provincia.

140 – Sarà nominato, a norma degli Statuti Generali, il Vicario del Superiore della comunità per supplirlo se assente o impedito, o succedergli a norma degli Statuti Generali.

Art. 9: La cooperazione tra le (Vice-) Province

141 – Ogni (Vice-) Provincia svolge la sua attività missionaria secondo le esigenze delle persone e dei luoghi, ma deve farlo collaborando sempre con tutta la Congregazione per dar modo ai più forti di aiutare i più deboli.

142 – Quando alcune (Vice-) Province devono affrontare problemi similari, specialmente in materia di apostolato o di formazione, è molto vantaggioso che tali problemi siano proposti e discussi in comune, in fraterna unione di mente e di cuore, per trovare una soluzione comune che sia di maggiore utilità alla Chiesa.

143 – Per promuovere questa collaborazione il Governo generale deve favorire le riunioni tra le varie Province. E’ questo infatti il suo compito: animare e coordinare l’attività missionaria di tutta la Congregazione.

Sezione quarta
I beni temporali della Congregazione

Art. 10: Uso dei beni temporali

144 – a) I congregati devono usare dei beni temporali per quei fini per cui è 1ecito impiegarli, cioè: per il loro onesto sostentamento; per le opere di apostolato e di carità, specialmente verso i poveri; e per il decoro del culto divino. [63]

b) Nel procurarsi i mezzi necessari per il sostentamento e le opere, terranno lontana ogni preoccupazione eccessiva, affidandosi alla provvidenza del Padre celeste. [64]

c) Il diritto di disporre dei beni temporali appartiene ai Superiori, ai Consigli e ai Capitoli, a norma delle Costituzioni e degli Statuti, fermo restando il diritto comune.

Sezione quinta
L’uscita dalla Congregazione

145 – Dai voti temporanei o perpetui, emessi nella nostra Congregazione, possono dispensare solo il Sommo Pontefice e il Superiore Generale. I voti s’intendono emessi sotto questa condizione.

146 – I congregati possono essere dimessi a norma del diritto comune. In caso di dimissione, i voti sono sciolti dopo la conferma del decreto di dimissione da parte della Santa Sede. Se invece la dimissione è ipso iure, dopo la dichiarazione del fatto.

147 – Il decreto di dimissione, dato a norma del diritto, deve essere comunicato al più presto al confratello interessato, dandogli insieme la facoltà di ricorrere, entro dieci giorni, alla Santa Sede con effetto sospensivo.

148 – Chi lascia la Congregazione perché è scaduto il tempo dei voti temporanei, o perché ha ottenuto l’indulto di secolarizzazione o laicizzazione, o perché è stato dimesso, non può rivendicare nulla per qualsiasi attività svolta nella Congregazione. Ma se chi lascia la Congregazione o ne è stato dimesso non è in grado di provvedere a se stesso coi propri beni o col proprio lavoro, la Congregazione è tenuta a dargli, in questo frattempo, un sussidio caritativo secondo le istruzioni della Santa Sede.

Decreti sulla Povertà

A – Decreto di Pio X del 31 agosto 1909

Perché per l’avvenire non sorgano più controversie circa il voto di povertà emesso nella Congregazione del Santissimo Redentore, fondata da sant’Alfonso Maria de’ Liguori, il nostro Santissimo Padre Papa Pio X, dopo matura riflessione, nell’udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi, ordinò di pubblicare la seguente Dichiarazione, da osservarsi in perpetuo da tutti i singoli Superiori e Soggetti della medesima Congregazione del Santissimo Redentore:

1. I membri della Congregazione del Santissimo Redentore emettono il voto semplice di povertà e di perfetta vita comune. Essi, in forza di questo voto:

2. – conservano soltanto il dominio radicale dei propri beni col diritto di percepire frutti o rendite da essi provenienti;

3. – non possono acquistare nessuna nuova proprietà fuori di quella proveniente da eredità o donazione di parenti, purché il titolo di acquisizione non sia esistito in maniera certa e formale prima dell’emissione dei voti;

4. – coi frutti o rendite dei loro beni non potranno aumentare la somma capitale;

5. – non possono disporre dei loro beni né per atto inter vivos, né per morte. Di essi devono disporre solo a favore dei congiunti fino al quarto grado [65] inclusivo, sia che si tratti di consanguineità, sia di affinità, non però spirituale; o in favore della Congregazione, o per Messe per sé o per i congiunti o anche, ma con il permesso del Superiore Generale o Provinciale, per una determinata opera pia in favore di terzi;

6. – dei frutti dei loro beni o rendite devono disporre quanto prima sarà loro moralmente possibile;

7. – ma non possono disporre diversamente di quanto è stato stabilito per i propri beni;

8. – possono e devono disporre, allo stesso modo, se ne avessero, delle rendite di terre o di locazioni, delle pensioni, vitalizi e simili;

9. – ma non possono avere alcun deposito in nome proprio, sotto qualunque pretesto o ragione;

10. – e non possono ritenere alcuna amministrazione né dei propri beni né dei loro frutti.

La presente Dichiarazione non solo avrà forza di Statuto perpetuo o Costituzione, ma anche di Decreto e Mandato Apostolico, togliendo agli stessi Capitoli Generali la facoltà di mitigare o mutare, in tutto o in parte, il tenore della stessa Dichiarazione.

Affinché poi tutti i soggetti della Congregazione del Santissimo Redentore possano meritare di ricevere sempre più abbondanti le benedizioni del cielo e la valida protezione del loro Legislatore e Padre sant’Alfonso M. de’ Liguori e di san Clemente M. Hofbauer, propagatore insigne della medesima Congregazione, lo stesso Beatissimo Padre ha caldamente esortato a conformarsi alla suddetta Dichiarazione nonostante qualunque cosa in contrario, anche se di notevole importanza.

Roma, 31 agosto 1909.

Fr. Jos.C. VIVES – Pref.

Vinc. La Puma

B – Decreto di Benedetto XV del 7 maggio 1918

Il SS.mo Signore Nostro Papa Benedetto XV, dietro relazione del sottoscritto Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi, per prevenire qualsiasi dubbio o controversia che potrebbero sorgere nella Congregazione del SS.mo Redentore, fondata da sant’Alfonso Maria de’ Liguori, sulla validità e l’estensione del voto di povertà a motivo del Codice di Diritto Canonico, sul dubbio proposto dal Rev.mo p. Patrizio Murray, ha ordinato di rispondere quanto segue:

1) I soggetti della Congregazione de] SS.mo Redentore sono vincolati anche per il futuro dal Decreto emanato il 31 agosto 1909 da questa Sacra Congregazione.

2) Coloro però che professano nella Congregazione, dopo l’entrata in vigore del Codice di Diritto Canonico, cioè dopo il 19 maggio del corrente anno 1918:

a) a norma del can. 569 n. 3 dovranno fare testamento, che non potranno mutare se non a norma del can. 583 n. 2;

b) a norma del can. 583 n. 1, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, è loro proibito di rinunziare, a titolo grazioso per atto inter vivos, al dominio dei propri beni.

Roma, giorno e anno di cui sopra.

L. + S.

J. Card. TONTI, Prefetto

RODOLFO Vesc. CANOPITAN., Segretario

APPENDICE

FORMULE DI PROFESSIONE

Le formule qui proposte contengono solo gli elementi giuridicamente indispensabili nella liturgia. Sono formule quindi sufficienti per l’emissione dei voti, ma permettono alla Provincia e allo stesso candidato di fare quelle aggiunte che appaiono più conformi al carattere e alla spiritualità di ognuno, purché si seguano quei principi che sono indicati nel nuovo rito della Congregazione del Culto Divino.

I – Formula per la professione temporanea

II candidato dice:

Eterno Dio, che hai realizzato nel tuo Figlio il mistero della salvezza e nella Chiesa hai reso partecipi gli uomini dell’opera della redenzione, io, N.N., mosso dal tuo Spirito, voglio dedicarmi a Te, con tutto il mio essere, seguendo da vicino Cristo Salvatore del mondo. A tal fine, liberamente, con questo mio atto, scelgo di condurre una vita cristiana con la professione dei consigli evangelici, emettendo (per uno… tre anni) i voti di castità, povertà, ubbidienza, secondo lo spirito e la Regola della Congregazione del Santissimo Redentore. Perciò mi obbligo a condurre una vita ripiena di carità fraterna e di zelo apostolico in questa stessa Congregazione fondata da sant’Alfonso specialmente per l’evangelizzazione dei poveri.

Mi assista sempre la grazia di Dio, il patrocinio della Beata Vergine Maria e la cooperazione dei miei confratelli.

II superiore accetta la professione dei voti:

Ed io ti accolgo fraternamente come congregato professo coi voti religiosi nella Congregazione del Santissimo Redentore: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

La comunità conclude:

Amen.

II – Formula per la professione perpetua

II candidato dice:

Eterno Dio, che hai realizzato nel tuo Figlio il mistero della salvezza e nella Chiesa hai reso partecipi gli uomini dell’opera della redenzione, io, N.N., mosso dal tuo Spirito, voglio dedicarmi a Te con tutto il mio essere, seguendo da vicino Cristo, Salvatore del mondo. A tal fine, liberamente, con questo atto, scelgo di condurre una vita cristiana con la professione dei consigli evangelici, emettendo i voti perpetui di castità, povertà, ubbidienza, insieme al voto e giuramento di perseveranza fino alla morte, secondo lo spirito e la regola della Congregazione del Santissimo Redentore. Perciò mi obbligo a condurre una vita ripiena di carità fraterna e di zelo apostolico in questa stessa Congregazione, fondata da sant’Alfonso specialmente per l’evangelizzazione dei poveri.

Mi assista sempre la grazia di Dio, il patrocinio della Beata Vergine Maria e la cooperazione dei miei confratelli.

Il superiore accetta la professione dei voti:

Ed io ti accolgo fraternamente come congregato professo coi voti religiosi perpetui nella Congregazione del Santissimo Redentore: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

La comunità conclude:

Amen.

III – Formula per la rinnovazione della professione temporanea

II candidato dice:

Perseverando con fiducia a seguire Cristo, Salvatore del mondo, nella Congregazione del Santissimo Redentore, io N.N. rinnovo i voti di castità, di povertà e di ubbidienza, per accrescere in me e in tutta la Congregazione lo zelo apostolico a vantaggio di tutta la Chiesa.

La comunità conclude:

Amen.

IV. Formula per rinnovare l’atto della professione (St. 080)

Io, N.N. perseverando con fedeltà a seguire Cristo, Salvatore del mondo, rinnovo i voti di castità, di povertà e d’ubbidienza, insieme al voto e giuramento di perseveranza, secondo lo spirito e la regola della Congregazione del Santissimo Redentore, per accrescere in me e in tutta la Congregazione lo zelo apostolico a vantaggio di tutta la Chiesa. Amen.

NOTE

[1] Cf. Spic. Hist. 1968, p. 400.
[2] LG 48; AG 2. 35.

[3] SC 9.

[4] CD 13; PO 6; LG 8.

[5] EN 9, 30-34.

[6] AG 2-4. 8.

[7] LG 2-4; UR 2.

[8] GS 3. 12; AG 3.

[9] SC 9.

[10] AG 15.

[11] GS 44; AG 10. 11. 17.

[12] CD 33. 35.

[13] GS 3.

[14] GS 11, 22. 41; AG 11; cfr. CD 13.

[15] Cf. AG 25; CR 42-48.

[16] PO 15. 18.

[17] PO 12. 18.

[18] PC 6. 15; PO 18.

[19] DV 7. 21. 25.
[20] SC 5. 7. 10.

[21] DCVR 9; cfr. SC 48.

[22] SC 13; PC 6; PO 8.

[23] ES 11, 21; SC 12.

[24] LG 56; PO 18.

[25] LG 66-67.

[26] PO 13, 18.

[27] AG 24.

[28] PO 18.

[29] SC 110.

[30] RC 2.

[31] LG 3. 44; PC 5; AG 24.

[32] LG 44.

[33] LG 44; PC 25.

[34] LG 41; PO 14; PC 8.

[35] PO 16; PC 12.

[36] PO 16.

[37] PC 12.

[38] PO 17; PC 13.

[39] AG 11.

[40] PC 13.

[41] PO 15; PC 14.

[42] PC 14.

[43] PC 2a.

[44] PC 8. 18; OT 19.

[45] GE 2; OT 11; PC 5. 8; AG 25.

[46] PC 24.

[47] AG 23; LG 12; PC 24.

[48] OT 6. 7. 11; PO 16.

[49] PC 6.

[50] OT 9; AG 25.

[51] PC 18.

[52] OT 4. 5. 6.

[53] OT 6.

[54] OT 8. 17; PO 19.

[55] LG 13; GS 31. 75; PC 14.

[56] ES 11. 18.

[57] GS 32.

[58] SC 1; PC 2-4.

[59] PC 14; ES II, 18.

[60] cfr. CJC 591. 593.

[61] PC 14.

[62] PC 14; CD 16; LG 27.

[63] PO 17.

[64] PC 13; PO 17.

[65] Qui bisogna leggere “ottavo grado”, secondo il CJC (1983), 108.